Immissioni in ruolo: avanzano posti di sostegno. A chi vanno attribuiti?

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Lalla – Cosa fare dei posti di sostegno avanzati, se non ci sono candidati nelle graduatorie? Miur risponde per le vie brevi a quesito USR Veneto

Lalla – Cosa fare dei posti di sostegno avanzati, se non ci sono candidati nelle graduatorie? Miur risponde per le vie brevi a quesito USR Veneto

L’USR riprende la questione proposta in Immissioni in ruolo. Ci sono posti ma non candidati, come si procede? Leggi tutto

con le seguenti precisazioni

"Criteri effettuazione compensazioni

a) sia per i posti comuni che per i posti di sostegno, prima di effettuare compensazioni a favore di altre tipologie di posto o classi di concorso si rammenta che, con riferimento al contingente assegnato e dopo aver suddiviso i posti a metà tra le due categorie di aspiranti (concorso ordinario e GAE), in caso di esaurimento della graduatoria del concorso ordinario i posti residuati vanno ad aggiungersi a quelli inizialmente calcolati per le GAE e viceversa.

b) Solo qualora non sia possibile coprire tutti i posti comuni autorizzati a causa dell’esaurimento dell’una o dell’altra graduatoria, sarà possibile destinarli ad altra tipologia di posto o ad altro ordine e grado seguendo possibilmente la seguente procedura, prevista dal punto 3 delle Istruzione operative del MIUR:
– prioritariamente nell’ambito dello stesso ordine e grado (es: se residuano posti comuni dell’infanzia gli stessi vanno ad incrementare il contingente di posti comuni della primaria e viceversa; se residuano posti comuni in una classe di concorso della scuola secondaria di 1° grado gli stessi vanno attribuiti ad altra classe di concorso della scuola secondaria di 1° grado , stessa procedura per il 2° grado);
– qualora non sia possibile assegnare, per compensazione, i posti comuni residuati nell’ambito dello stesso ordine e grado (per esaurimento delle graduatorie o per mancanza o insufficiente numero di posti vacanti o per altre cause) gli stessi possono essere attribuiti ad altro ordine e grado;
– è necessario tener conto delle esigenze accertate in sede locale e degli insegnamenti per i quali esiste da un maggior numero di anni la vacanza del posto;
– possono essere scelti anche insegnamenti non compresi nell’attribuzione iniziale dei contingenti a condizione che diano garanzia di assorbimento nell’organico e non si determini esubero di personale;
c) per quanto riguarda i posti di sostegno, in caso di mancanza o insufficiente numero di candidati in possesso di specializzazione, i posti residuati vanno assegnati ad altra area disciplinare, relativamente al 2° grado, o ad altro grado e ordine di scuola.

Si evidenzia che il MIUR per le vie brevi, a seguito di specifico quesito posto da questo Ufficio, ha precisato, con riferimento al punto A3 delle istruzioni operative allegate alla CM n. 7955/2014, che qualora dovessero residuare posti di sostegno dopo aver effettuato tutte le predette possibili compensazioni, sempre nell’ambito del sostegno, i posti stessi non potranno essere destinati ad incrementare le nomine in ruolo relative ai posti comuni.

Il MIUR si è comunque riservato di approfondire ulteriormente il problema e di fornire al più presto gli opportuni chiarimenti.

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