Immissioni in ruolo, aliquota 7% va coperta a prescindere divisione tra GaE e GM

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Il Tribunale del Lavoro di Palermo, come ci ha comunicato l'avv. Riggi, ha condannato il Miur ad assumere una docente di sostegno scuola dell'infanzia con decorrenza giuridica 01/09/2015, che aveva fatto ricorso sostenendo che l'Amministrazione non aveva tenuto conto della riserva di cui la stessa era beneficiaria ai sensi della legge 68/99. 

Il Tribunale del Lavoro di Palermo, come ci ha comunicato l'avv. Riggi, ha condannato il Miur ad assumere una docente di sostegno scuola dell'infanzia con decorrenza giuridica 01/09/2015, che aveva fatto ricorso sostenendo che l'Amministrazione non aveva tenuto conto della riserva di cui la stessa era beneficiaria ai sensi della legge 68/99. 

La docente, inserita nelle GaE della provincia di Palermo, ricopriva la posizione n. 12 come riservista affetta da invalidità. I posti disponibili per i soggetti riservisti, secondo la ricorrente, erano pari a 30, ma il Miur ne ha attribuiti soltanto 15.

L'Amministrazione, in sede di giudizio, si è difesa sostenendo di aver effettuato l'assunzione soltanto del 50% dei riservisti da GaE, in quanto nelle GM non  c'erano più. La stessa aveva, inoltre, affermato, su richiesta di ulteriori chiarimenti, che il numero totale dei riservisti da assumere, da parte  dell'USR per raggiungere l'aliquota del 7% dei disabili (prevista dalla normativa, in caso il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti), era di 39 unità in totale (36 invalidi civili e 3 per le categorie assimilate) e che nelle fasi 0 e A del piano di assunzioni erano stati attribuiti 15 posti, mentre i rimanenti sono stati poi attribuiti nel corso della fase C, alla quale la ricorrente non aveva partecipato.

Il Tribunale, anche alla luce dei dati forniti dall'amministrazione, ha accolto il ricorso della docente, sulla base del fatto che i posti destinati ai riservisti dovevano essere tutti attributi in fase 0, fino all'esaurimento della quota del 7%, attribuendoli nel caso specifico ai docenti delle GaE, non essendoci più riservisti nelle GM. Pertanto, si legge ancora nella sentenza, è illegittima la condotta dell'Amministrazione, che ha esaurito la suddetta quota solo in fase C.

Per i suddetti motivi, il Tribunale ha accolto il ricorso dell'insegnante, ordinando al Miur la sua assunzione con decorrenza giuridica 01/09/2015. 

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