Neoimmessi in ruolo, anno di prova: Decreto Miur. 120 giorni di attività didattiche, quali supplenze sono valide. Parere Comitato non vincolante

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Il Ministero ha pubblicato il D.M. n.850 del 27/10/2015 con il quale dà indicazioni sull'anno di prova del personale docente.

Il Ministero ha pubblicato il D.M. n.850 del 27/10/2015 con il quale dà indicazioni sull'anno di prova del personale docente.

Secondo quanto riportato sul Decreto

  1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:

  2. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
  3. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
  4. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
  5. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Attività formative: almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio, obbligatorie. 
Saranno così articolate:

a. incontri propedeutici e di restituzione finale;
b. laboratori formativi;
c. “peer to peer” e osservazione in classe;
d. formazione on-line.

180 giorni. 

Il periodo di prova si supera con un servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni nel corso dell'a.s., di cui almeno 120 di attività didattiche. 

Sono computabili  nei 180 giorni: tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione di giorni di congedo straordinario e di aspettativa. Vale il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza. 

Sono computabili nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni di effettivo insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per attività valutative, progettuali, formative e collegiali. 

Supplenza e anno di prova 

L'anno di prova può essere svolto anche se in servizio su supplenza annuale o fino al termine del servizio, purchè su medesimo posto o classe di concorso affine. 

In quest'ultimo caso serve specifica autorizzazione del Dirigente dell'Ambito territoriale competente, sulla base dei seguenti criteri: 

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria; 
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Valutazione finale

Il docente effettua un colloquio davanti al Comitato di valutazione, il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato. 

Scarica il Decreto

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