Graduatorie ATA terza fascia. Come valutare il servizio civile?

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Graduatorie III fascia ATA: completiamo la nostra scheda sul servizio militare con una analisi esaustiva per la corretta valutazione del Servio Civile. Tutte le guide per la compilazione della domanda

Graduatorie III fascia ATA: completiamo la nostra scheda sul servizio militare con una analisi esaustiva per la corretta valutazione del Servio Civile. Tutte le guide per la compilazione della domanda

Nella Nota Ministeriale Prot. n. 1603 del 24 febbraio 2011, nello specifico valutazione del Servizio Civile, il MIUR afferma quanto segue:

Servizio Civile

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.

Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.

In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.

Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.

L’attività, infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro…….(art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA , con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.

Pertanto, da quanto sopra dichiarato, i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi. Successivamente a tale data non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione e quindi non più oggetto di valutazione.

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Considerato che il Servizio civile volontario per quanto non si instauri un rapporto di lavoro (cosa che lo fa ritenere erroneamente non valutabile dal MIUR), va considerato come il servizio militare volontario. Infatti, il comma 8 dell’art. 9 del Dlgs 77/02 (come modificato dall’ art, 6-quinquies dalla legge 43/2005) equipara quel servizio a quello del personale militare volontario in ferma annuale: f) il comma 8 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: 8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile. “I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale”;

Poiché “Il servizio militare in ferma volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali”.

Il Sevizio Civile come tale va valutato:

Per ogni anno: PUNTI 0,60
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05

Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella FAQ su "Quali sono i benefit riservati ai volontari di servizio civile?" precisa: "Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici."

Graduatorie terza fascia ATA 2014: quanto vale servizio militare, civile e prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL.

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