Graduatorie scuola. Accertamenti riserva invalidità spettano ad ASL dell’Ufficio Scolastico richiedente

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Competente a svolgere accertamenti sul personale scolastico con nomina di supplenza annuale, beneficiario della riserva N “invalidi civili”, è la ASL in cui ha sede l’ufficio scolastico richiedente.

Competente a svolgere accertamenti sul personale scolastico con nomina di supplenza annuale, beneficiario della riserva N “invalidi civili”, è la ASL in cui ha sede l’ufficio scolastico richiedente.

L’Avv. Maria Rosaria Altieri ha seguito il ricorso di alcuni collaboratori scolastici, appartenenti alla categoria protetta degli invalidi civili, che si sono visti privati illegittimamente della riserva N.

La vicenda processuale nasce da una serie di provvedimenti adottati dall’Ufficio Scolastico di Latina che disponeva, presso la ASL di Frosinone, la visita medica per alcuni collaboratori scolastici allo scopo di verificarne lo stato di invalidità. In esito alla visita, l’ASL di Frosinone riduceva la percentuale di invalidità ad una misura inferiore a quella richiesta ai fini della riserva (46%), cosicché l’Ufficio Scolastico di Latina cancellava la riserva N nelle Graduatorie dei 24 mesi, mettendo a rischio l’immissione in ruolo del personale coinvolto.

L'Avv. ha avviato la causa dimostrando che l'accertamento era illegittimo in quanto svolto da una Asl incompetente.

Infatti, sostiene l’Avv. Maria Rosaria Altieri “l’ art. 3, comma 3, del DI 165/2010 stabilisce che la valutazione della situazione sanitaria del richiedente è effettuata dall’azienda sanitaria competente per l’area territoriale nella quale hanno sede l’autorità scolastica o l’ufficio scolastico richiedente. Orbene, l’autorità scolastica richiedente è l’ufficio XII – Ambito Territoriale per la provincia di Latina, e quindi appare del tutto irragionevole, illegittimo, arbitrario ed immotivato l’accertamento effettuato, su richiesta della menzionata autorità scolastica, da parte della ASL di Frosinone”.

Tali argomentazioni sono state totalmente accolte dal Tribunale di Latina il quale ha precisato che “Il D.I. 165/2010 prescrive infatti che la valutazione della situazione sanitaria va effettuata dall’Azienda sanitaria competente per l’area nella quale ha sede l’autorità scolastica o l’ufficio scolastico richiedente. Nel caso in esame l’autorità scolastica richiedente risiede a Latina e l’organo competente alla valutazione sanitaria non era certamente l’Azienda USL di Frosinone, bensì l’Az. USL di Latina”.

Con tali argomentazioni il Giudice ha ordinato all’Ufficio Scolastico di Latina di ripristinare la riserva N in favore dei collaboratori scolastici coinvolti, tutti iscritti CISL Scuola, i quali, ripristinata la riserva N, sono stati assunti a tempo indeterminato.

Viva soddisfazione per l’esito della causa è stata espressa anche dal Segretario Provinciale della CISL Scuola di Latina, Prof. Franco Maddalena, il quale ha da subito difeso le ragioni dei propri iscritti, convinto dell’illegittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione scolastica. Sostiene, infatti, il Prof. Maddalena che “tali provvedimenti sono ancora più illegittimi se si considera che sono adottati ai danni di persone già penalizzati da condizioni di salute compromesse”.

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