Graduatorie di istituto, è necessario riconvocare dai nuovi elenchi a.s. 2012/13

Di Lalla
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Lalla – Molte province hanno pubblicato la I fascia delle Graduatorie di istituto per l’a.s. 2012/13 (di II e III non c’è quasi certezza, d’altronde abbiamo appena iniziato ad addobbare le strade per il Natale) ma le segreterie ritardano nella riconvocazione dei docenti aventi diritto.

Lalla – Molte province hanno pubblicato la I fascia delle Graduatorie di istituto per l’a.s. 2012/13 (di II e III non c’è quasi certezza, d’altronde abbiamo appena iniziato ad addobbare le strade per il Natale) ma le segreterie ritardano nella riconvocazione dei docenti aventi diritto.

Sembrava che la pratica dei contratti fino all’avente diritto quest’anno dovesse essere limitata a poche settimane (il Miur ci aveva addirittura promesso la pubblicazione delle graduatorie per il 02 ottobre), ed invece le aule sono piene di docenti che esercitano a pieno la funzione docente con il contratto più precario che possa esistere, quello stipulato in base all’art. ex 40 della legge 449/97. In attesa di aventi diritto che spesso, per circostanze contingenti e poco fortuiti possono anche essere a casa, in attesa di una chiamata.

Ci segnalano che alcune segreterie, in mancanza di disposizioni aggiornate dal Ministero per l’a.s. 2012/13, manifestino delle reticenze a scorrere le nuove graduatorie, tentando quindi di assegnare in nome di una "continuità didattica" la supplenza al docente che l’ha svolta fino a questo momento. Illegittimo.

Così come è stata illegittima la pratica di stipulare alcuni contratti fino al 30 giugno non fino all’avente diritto, ma con data certa, da una graduatoria (quella del 2011/12) che non ha più alcun valore. Questa pratica, sulla quale finora il Ministro non si è espresso, seppure avvertito, determina una sfasatura nell’assegnazione delle supplenze, per cui può capitare che chi, in maniera fortuita, ha stipulato il contratto fino al 30 giugno, non dovrebbe essere coinvolto nel "balletto delle supplenze" determinato dalla pubblicazione delle nuove graduatorie. Ma anche questo modo di operare è illegittimo, non supportato dal Ministero che si era chiaramente espresso nella circolare del 12 settembre 2012 "d) Nelle more di attuazione delle operazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) e della diramazione definitiva delle graduatorie di circolo e di istituto valide per l’a.s. 2012/13, i dirigenti scolastici che abbiano necessità di nominare dei supplenti utilizzeranno le graduatorie del precedente anno scolastico stipulando a tal fine contratti in attesa dell’avente titolo ex art.40 Legge n.449/97."

Quale sia stata la particolare deroga che ha permesso ad alcune scuole di assegnare i contratti fino al 30 giugno da graduatorie non più vigenti, non è dato sapere.

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