Graduatorie di istituto. Infanzia e primaria: come vengono assegnate le supplenze brevi fino a 10 giorni

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Le supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria vengono assegnate secondo particolari modalità per chi ha espresso la priorità nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di istituto.

Le supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria vengono assegnate secondo particolari modalità per chi ha espresso la priorità nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di istituto.

 

Le scuole devono interpellare gli aspiranti alla supplenza riscontrandone la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione.

Per le supplenze fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria i docenti che hanno espresso la priorità vengono consultati (di solito telefonicamente, ma non è escluso possa essere utilizzata la posta elettronica) nella fascia oraria di reperibilità dalle 7.30 alle 9.00

Nella scuola di infanzia e primaria infatti è possibile effettuare le sostituzioni anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria.

Le sanzioni

1) La mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze;

tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione;

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Nota bene

L’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.

La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014).

2) La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

3) L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Tutte le guide di OrizzonteScuola.it sulle supplenze a.s. 2014/15

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