Graduatorie di istituto II fascia: il servizio si valuta una sola volta per a.s., o come specifico o come non specifico

Di Lalla
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red – Il Coordinamento Nazionale Tfa Ordinario ci invia un comunicato in cui si mette in evidenza la confusione derivata dalla nuova tabella A di valutazione dei titoli per la II fascia delle graduatorie di istituto, per quanto riguarda la valutazione dei servizi.

red – Il Coordinamento Nazionale Tfa Ordinario ci invia un comunicato in cui si mette in evidenza la confusione derivata dalla nuova tabella A di valutazione dei titoli per la II fascia delle graduatorie di istituto, per quanto riguarda la valutazione dei servizi.

La valutazione del servizio in II fascia è infatti diversa rispetto a quella della III fascia. La nota 3 della tabella A di valutazione dei titoli afferma infatti "Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi"

Coordinamento Nazionale Tfa Ordinario – In seguito al dilagare di informazioni contrastanti, diffuse da alcuni sindacati e da altre associazioni, e alle segnalazioni pervenuteci da numerosi colleghi, dalle quali risulta che alcune segreterie scolastiche consentano, a chi si iscrive in ll gi, di caricare più di una volta il proprio servizio, il Coordinamento nazionale dei docenti abilitati con TFA intende sollecitare il MIUR affinché emani una nota di chiarimento che ponga fine a questo clima di anarchia interpretativa e ribadisca quanto prescritto dalla Tabella A e dal modello A1.

In base alla normativa dettata dal DM 353/14, infatti, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto il servizio può essere dichiarato e valutato una sola volta, a differenza di quanto accade in terza fascia, come disposto da:

1) Tabella A di valutazione dei titoli, nota 3, che recita: "il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi";

2) Modello A.1 sia nelle avvertenze della pagina introduttiva (dove richiama l’attenzione sul fatto che la "Tabella A prevede la valutazione massima di un periodo complessivo di 6 mesi di servizio per ciascun anno scolastico e tale periodo o frazioni di tale periodo possono essere imputate dall’aspirante una sola volta e ad una sola graduatoria che può essere o quella corrispondente all’insegnamento prestato (con valutazione piena, 2 punti al mese) ovvero alternativamente ad un’altra graduatoria (con valutazione al 50%, 1 punto al mese"), sia nelle disposizioni poste a pag. 7, prima della sezione D.1 (in cui viene ribadito che "a decorrere dall’ a.s. 2003/2004 è consentita la valutazione di un periodo massimo di 6 mesi per ciascun anno scolastico. tale periodo, complessivamente o per singoli periodi, è utilizzabile, in alternativa, o con valutazione piena (2 punti al mese) per la graduatoria corrispondente all’insegnamento svolto o al 50% (1 punto al mese) per un’altra graduatoria").

Ci pare doveroso, quindi, al fine di evitare interpretazioni arbitrarie e contrastanti della normativa, che finirebbero per creare difformità nella valutazione del servizio tra le singole scuole e, di conseguenza, tra i dichiaranti,
sollecitare il MIUR affinché coordini e uniformi le modalità di computo dei punteggi, tramite l’emanazione di una nota di chiarimento.

I rischi fondati che potrebbero scaturire da una simile difformità di valutazione, in certi casi alimentata addirittura intenzionalmente da alcuni soggetti, consisterebbero in un grave ritardo nella pubblicazione delle graduatorie di
istituto e in una serie infinita di reclami e ricorsi causati dalla disparità nel calcolo dei punteggi, con ripercussioni gravissime nell’assegnazione e nella revoca delle supplenze per l’a.s. 2014/15.

Prof.ri Edoardo Ricci e Arianna Cipriani

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