Graduatorie di istituto di II fascia: come si valuta il servizio prima e dopo l’a.s. 2003/2004

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di Paolo Pizzo e Lalla – Si valutano i servizi contemporanei, nonché i servizi non specifici, prestati antecedentemente all’a.s. 2003/2004? Questa è una domanda tra le più diffuse giunte in redazione e al nostro servizio di consulenza da parte delle scuole che in questi giorni sono alle prese con la valutazione delle domande.

di Paolo Pizzo e Lalla – Si valutano i servizi contemporanei, nonché i servizi non specifici, prestati antecedentemente all’a.s. 2003/2004? Questa è una domanda tra le più diffuse giunte in redazione e al nostro servizio di consulenza da parte delle scuole che in questi giorni sono alle prese con la valutazione delle domande.

Riportiamo quali sono i servizi valutabili e il relativo punteggio che deve essere attribuito e chiariamo alcuni aspetti.

SERVIZI VALUTABILI NELLE II FASCIA DI ISTITUTO

PUNTI 2 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di PUNTI 12

Per il servizio di insegnamento prestato, sullo specifico posto o classe di concorso per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie (Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero) di ogni grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, sono attribuiti

PUNTI 2 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di PUNTI 6

Per il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o classe di concorso per cui si procede alla valutazione presso le scuole non paritarie ricomprese negli elenchi regionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 29 novembre 2007, n. 263.

Si valuta ai sensi di questo punti il servizio svolto a partire dall’anno scolastico 2008/09 nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se il servizio è stato svolto per l’intera durata del progetto formativo. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guide per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali (Intesa del 16/12/2010).

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NOTA BENE

  • è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria;
  • il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell’interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;
  • il servizio d’insegnamento prestato sui posti del contingente statale italiano all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
  • il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato
    non sono invece valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei seguenti corsi QUALORA UTILIZZATI COME TITOLI DI ACCESSO A UNA GRADUATORIA DI UNA QUALSIASI POSTO O CLASSE DI CONCORSO: scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (BIFORDOC e COBASLID); abilitazioni sulle classi di concorso 31/A e 32/A conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica; abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo; abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia).

VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

  • il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04
  • il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie o nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio rispetto ai PUNTI 2 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di PUNTI 12, a decorrere dall’a.s. 2003/04
  • Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi;
  • il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
  • il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole;
    il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

ALCUNI CHIARIMENTI

Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04.

Dunque, fino al 2002/03 non esiste la possibilità di valutare servizio aspecifico ma solo quello specifico.

Inoltre, il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.

Ci possiamo però trovare di fronte il caso di un docente (inserito per es. per A043 E A050) che abbia prestato un servizio contemporaneo (riferito quindi allo stesso anno scolastico) tra le due classi di concorso.

La domanda frequente è:

Si valutano i servizi contemporanei, nonché i servizi non specifici, prestati antecedentemente all’a.s. 2003/2004?ù

Per gli anni antecedenti all’a.s.2003/2004 SI VALUTANO entrambi i servizi prestati contemporaneamente, mentre non si valutano i servizi non specifici, prestati in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria.

Pertanto, è solo dopo il 2002/2003 che NON si possono valutare entrambi i servizi prestati contemporaneamente e si cominciano a valutare i servizi aspecifici.

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