Graduatorie di istituto e supplenze: nomine “fino ad avente diritto”. Le regole

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Le Graduatorie di istituto seconda e terza fascia, non sono ancora definitive in molte province. Si ricorre ai contratti "fino ad avente diritto". Cosa comporta accettazione o rifiuto.

Le Graduatorie di istituto seconda e terza fascia, non sono ancora definitive in molte province. Si ricorre ai contratti "fino ad avente diritto". Cosa comporta accettazione o rifiuto.

Fallito il tentativo di avere le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia in tempo per l’inizio delle lezioni. A parte il pasticcio punteggi (risolto ancora solo in parte), rimangono i malfunzionamenti del sistema SIDI che in alcuni casi hanno reso necessario il ritiro delle graduatorie già pubblicate. Avvisi Uffici Scolastici

Le scuole intanto stanno per iniziare e avere i docenti in cattedra fin dal primo giorno di lezione è fondamentale dal punto di vista didattico, sociale, professionale. In alcune province però si stipulano contratti "fino all’avente diritto"

Le supplenze "fino ad avente diritto" sono stipulate ai sensi dell’ art . 40 della L. 449/97 conferite temporaneamente, in attesa dell’assegnazione della cattedra all’avente diritto, con scadenza non oltre l’ultimo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale. (vedi calendario scolastico)

Una delle circostanze più ricorrenti per cui viene assegnata la supplenza fino ad avente diritto è perchè le graduatorie per l’anno in corso 2014/15 non sono ancora pronte.

Che durata potrà avere la nomina? Si ritiene breve; per quanti problemi potranno esserci, rispetto agli anni precedenti c’è sicuramento un miglioramento nella gestione delle operazioni. D’altronde il Ministero ha anche promesso una prenotazione massiva per quelle scuole che risulteranno inadempienti (anche se a nostro parere a pagare tale situazione sarebbero gli insegnanti che potrebbero ritrovarsi con punteggi sbagliati). Nota Miur 5 settembre 2014

Quando saranno pubblicate le graduatorie di istituto definitive per il triennio 2014/17 le scuole infatti dovranno rifare le convocazioni, assegnando questa volta la supplenza fino alla data di scadenza dell’assenza che l’ha resa necessaria. Certamente non è possibile stipulare, da graduatorie riferite all’a.s. 2013/14, contratti con data di termine, se non accompagnati dalla formula "fino all’avente diritto".

Segui su Facebook le news della scuola e partecipa alle conversazioni. Siamo in 133mila

La nomina fino ad avente diritto potrebbe però derivare da un posto accantonato destinato all’immissione in ruolo e che non è stato possibile assegnare per via di un contenzioso. Negli anni scolastici precedenti le supplenze conferite su posti accantonati per il contenzioso pettine sono state confermate fino al 30 giugno.

Capita poi spesso che le scuole sopperiscano alla mancata conclusione delle operazioni di assegnazione degli incarichi dalle Graduatorie ad esaurimento, assegnando temporaneamente gli spezzoni, in attesa della comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico al trattamento delle ore da parte delle singole istituzioni scolastiche. Solitamente si tratta di spezzoni pari o inferiori a 6 ore, che in prima istanza vanno inviati all’Ufficio Scolastico per la costituzione di cattedre orario intere, se non utilizzati rientrano però nell’istituzione scolastica in cui si è verificata la disponibilità e possono essere assegnati prima al docente interno avente titolo, e poi in caso dalle graduatorie di istituto. La nomina su queste ore è sempre poco "sicura", in quanto è difficile prevedere se potranno essere utilizzate per una cattedra o scelte dai docenti interni. La Guida sugli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore

RIFIUTO E SANZIONI

E’ sempre possibile rifiutare una supplenza fino all’avente diritto, in quanto non ha scadenza certa, e aspettare le chiamate dalle nuove graduatorie ( non sono applicabili sanzioni, in quanto le sanzioni valgono solo per chiamate dalle graduatorie relative all’anno in corso).

Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.

E’ sempre possibile lasciare una supplenza fino all’avente diritto per la nomina su graduatorie di istituto dell’a.s. 2014/15 nella stessa o in altra provincia. Le graduatorie di istituto nuove prevalgono su questo tipo di contratti, che dovrebbero essere ridotti al minimo e solo per casi emergenziali.

Il servizio maturato con contratto fino all’avente diritto è valido a tutti gli effetti, e si matura il punteggio ai fini della graduatoria.

Lo speciale Supplenze a.s. 2014/15

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria