Graduatorie di istituto. PAS abilitati con riserva non possono avere supplenze. Nota Miur

Di Lalla
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Dopo numerose sollecitazioni il Ministero dà una risposta parziale all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto di candidati che hanno conseguito l'abilitazione PAS con riserva ma che risultano inseriti a pieno titolo.

Dopo numerose sollecitazioni il Ministero dà una risposta parziale all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto di candidati che hanno conseguito l'abilitazione PAS con riserva ma che risultano inseriti a pieno titolo.

Il Ministero conferma che in attesa della decisione di merito, i predetti docenti non possono essere destinatari di contratto a tempo determinato dalla II fascia,  ma devono rimanere iscritti con riserva nelle graduatorie di Istituto.

A tal fine si invitano i Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali ad intraprendere opportune iniziative volte a rimuovere le condotte illegittime e a vigliare affinché le istituzioni scolastiche dei territori di rispettiva competenza effettuino scrupolosi controlli nei confronti dei docenti che hanno chiesto lo scioglimento della riserva ai sensi del D.M. 375 del 6 giugno 2014.

Nella nota del Miur ci sono a nostro parere due incongruenze. Se si contempla l'inserimento con riserva in II fascia, deve essere consentito, per questi candidati, l'inserimento a pieno titolo nella III fascia, in base al titolo di studio  (circostanza prevista nel dm 353/2014, ma che a questo punto comporta la ripubblicazione delle graduatorie interessate). 

Il problema inoltre è che i controlli non vanno effettuati solo nei confronti di coloro che hanno chiesto lo scioglimento della riserva ai sensi del DM 375/2014, in quanto tale decreto riguarda esclusivamente coloro che non hanno fatto in tempo a conseguire l'abilitazione entro la data del 23 giugno 2014, ma tramite l'inserimento con riserva hanno ottenuto una proroga al 31 luglio 2014.

Questi aspiranti non sono necessariamente coloro che avevano frequentato il PAS sulla base di una istanza cautelare, molti altri infatti avrebbero potuto concludere il corso entro il 23 giugno 2014.

Tra l'altro ci risulta che in alcuni certificati di abilitazione rilasciati dalle Università non risulti l'indicazione della riserva (nel senso che l'Università certifica l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione per il superamento dell'esame, mentre gli elenchi dei candidati inseriti con riserva sono invece in possesso degli USR).

Potremo sbagliarci, ma la formulazione poco puntuale della nota potrebbe non essere una risposta esaustiva agli esposti presentati.

La nota

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