Graduatorie di istituto 2014: per le supplenze è possibile inserirsi fino a 66 anni e 3 mesi

Di Lalla
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red – L’art. 3 del dm 353/2014 ci ricorda quali sono i requisiti generali di ammissione alle graduatorie di istituto e i motivi per cui non si può partecipare. I requisiti devono essere posseduti entro il 23 giugno 2014. Guide, normativa, consulenza

red – L’art. 3 del dm 353/2014 ci ricorda quali sono i requisiti generali di ammissione alle graduatorie di istituto e i motivi per cui non si può partecipare. I requisiti devono essere posseduti entro il 23 giugno 2014. Guide, normativa, consulenza

Requisiti generali di ammissione

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e 3 mesi

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

2. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono:

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota 7 ottobre 2013, n. 5274.

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3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione; f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale
degli insegnanti;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

N.B.
• Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

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