Graduatorie ATA terza fascia: attenzione a punteggi troppo alti e valutazione titoli

Di Lalla
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La pubblicazione delle graduatorie ATA terza fascia è risultata particolarmente complessa per il numero elevato di domande. Aumenta la possibilità di errori materiali da parte delle segreterie, che vanno corretti con appositi reclami.

La pubblicazione delle graduatorie ATA terza fascia è risultata particolarmente complessa per il numero elevato di domande. Aumenta la possibilità di errori materiali da parte delle segreterie, che vanno corretti con appositi reclami.

A proposito dei reclami l'Ufficio Scolastico di Bari ricorda che in presenza di macroscopici errori (ad es. punti 867,00 in una graduatoria di A.T.) la verifica dei punteggi va fatta anche in assenza di specifico reclamo. Il controllo deve necessariamente riguardare le posizioni più alte della graduatoria (si consideri che ci sono graduatorie anche con 3.000 aspiranti). Se un punteggio così alto fosse veriterio, infatti, l'aspirante avrebbe sicuramente maturato il diritto a passare nella corrrispondente graduatoria di prima fascia (24 mesi ATA).

Bisogna invece evitare che vengano valutate come servizi attività rese in progetti (es.: LSU LPU, volontariato, ecc…) non valutabili perché non hanno costituito rapporto di lavoro dipendente.

Vale la pena ricordare che il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL. cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

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Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, infine, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

Per quanto riguarda i servizi prestati nelle scuole paritarie: l’attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o degli Enti locali.

Un’attenzione particolare va rivolta alle graduatorie degli assistenti tecnici, profilo, questo, al quale si accede con il possesso di titoli specifici, precisando che devono essere valutati i titoli, rilasciati dalle Istituzioni dell’Ordinamento Scolastico Italiano o dalla Regione (art. 14 della legge 845/78 per coloro che erano già inseriti nelle precedenti graduatorie) e non rilasciati da altri Enti o Ministeri, come ad esempio Ospedali o Esercito.

Non è valutabile, poi, l’idoneità conseguita a conclusione di un concorso che non sia quello per l’accesso al profilo di Assistente Tecnico delle Istituzioni scolastiche.

La nota dell'Ufficio Scolastico di Bari

Prosegue la consulenza di OrizzonteScuola.it su www.chiediloalalla.orizzontescuola.it la specifica sezione Graduatorie ATA

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