Graduatorie ad esaurimento: il TAR dice no all’inserimento degli abilitati TFA e li condanna a 10.000 euro di spese

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La partita delle richieste a livello giudiziario di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento non si chiude qui, ma per il momento il TAR dice no al ricorso presentato dall'Avv. Rienzi, condannando i ricorrenti al pagamento di 10mila euro a favore del Miur.

La partita delle richieste a livello giudiziario di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento non si chiude qui, ma per il momento il TAR dice no al ricorso presentato dall'Avv. Rienzi, condannando i ricorrenti al pagamento di 10mila euro a favore del Miur.

I ricorrenti avevano esposto di essere tutti abilitati mediante Tirocini Formativi Attivi e che in seguito alla conclusione dei predetti corsi, il MIUR attraverso il decreto ministeriale n. 572 del 27 giugno 2013 aveva disposto in via straordinaria per l'a.s. 2013/2014 l'aggiornamento parziale delle graduatorie ad esaurimento per quanti erano iscritti nell'a.a. 2007/2008 alle SSIS e che erano presenti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione delle medesime (nota questione dei congelati SSIS).

In seguito, con i successivi provvedimenti, il Miur non ha consentito loro l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ma soltanto nella II fascia delle graduatorie di istituto.

I ricorrenti osservano che una lettura costituzionalmente orientata della Legge n. 169/2008 ancora in vigore e che aveva consentito la riapertura delle GAE per gli ex abilitati SSIS consentirebbe di ritenere che possano essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento anche quanti hanno conseguito l'abilitazione con il sistema che è succeduto alle SSIS e cioè il TFA.

Il TAR Lazio reputa infondato il ricorso e lo respinge.

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La questione è che gli abilitati col primo ciclo TFA non rientrano in alcun regime transitorio trattandosi di laureati che si sono iscritti al TFA quando oramai le disposizioni di cui al Regolamento adottato con il DM. N. 249 del 2010 erano a regime

Altra è la situazione dei congelati SSIS, addotta dal Consiglio di Stato come giustificazione della concessa cautelare. La situazione dei congelati SSIS riguardava soggetti che iscritti alle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nell'a.a. 2007/2008 o 2008/2009 si erano visti congelare l'iscrizione in quanto vincitori di borse di studio di dottorato che impedivano loro di proseguire contemporaneamente due corsi universitari. La problematica del “congelamento” della iscrizione SSIS si è verificata, in quanto con l'art. 64 comma 4 ter del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 le Scuole sono state sospese dall'a.a. 2008/2009 e quindi i soggetti che vi erano iscritti non avrebbero potuto continuare i corsi per il conseguimento della abilitazione se non fosse stato consentito loro, come ha effettuato il TAR, di proseguire con il primo ciclo dei Tirocini Formativi Attivi o in alcuni casi di proseguire con la specializzazione sul sostegno (cfr. TAR Lazio, sezione III bis, 24.3.2014 n. 3214).

Ma la situazione dei ricorrenti è del tutto difforme da quella dei congelati SSIS, poiché essi sono docenti abilitati o abilitandi con il Tirocinio Formativo Attivo che aspirano ad essere inseriti nelle GAE, che oramai non possono essere più integrate, stanti le due disposizioni sopra citate.

E d'altra parte che tale preoccupazione degli interessati sottesa al ricorso sia destituita di fondamento è pure dimostrato dal decreto ministeriale n. 356 del 23 maggio 2014 con il quale il Ministero, nel prorogare la durata delle graduatorie del concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 2012, rappresenta che è “stata avanzata la richiesta di autorizzazione a bandire, per il triennio scolastico 2015/2018, il concorso per il reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado e su posti di sostegno, ancorchè non sia ancora intervenuta la relativa autorizzazione.”.

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