Graduatorie ad esaurimento: ritorna il doppio punteggio di montagna. Così stabilisce un giudice a Modena

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Il Provveditorato di Modena si adegua alla sentenza del Giudice di Lavoro di Modena  appena diventata esecutiva e così un professore della classe di concorso A028, che aveva svolto servizio presso una scuola situata nel comune di Montazzoli (CH) egli anni 2011/2012 e 2012/2013, e trasferitosi nelle Gae di Modena nel 2014, ottiene 24 punti, superando i colleghi.

Il Provveditorato di Modena si adegua alla sentenza del Giudice di Lavoro di Modena  appena diventata esecutiva e così un professore della classe di concorso A028, che aveva svolto servizio presso una scuola situata nel comune di Montazzoli (CH) egli anni 2011/2012 e 2012/2013, e trasferitosi nelle Gae di Modena nel 2014, ottiene 24 punti, superando i colleghi.

Ma com’è possibile, si chiedono in tanti? Il contestato superpunteggio (da molti definito anni orsono superporcellum) di montagna era stato in effetti dichiarato incostituzionale dalla Consulta nel gennaio 2007 dopo che il Tar di Catania, su istanza dell’avv. Fabio Rossi, aveva rinviato gli atti per un giudizio di legittimità.

Fanno bene ora a preoccuparsi migliaia di precari, che non hanno chiesto in tempo il riconoscimento del servizio doppio avendo lavorato in sedi montante? La situazione è molto più complessa di quanto potrebbe apparire. Allora facciamo un passo indietro.

Occorre ricordare che, in applicazione del decreto legge n. 97/2004, convertito con modifiche con legge n. 143, nel 2004 fu attribuito il doppio punteggio al docente che avesse prestato servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei Comuni di montagna di cui alla legge n. 90/1957, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e nelle piccole isole. La normativa fu poco dopo modificata restringendo il campo di applicazione ai comuni situati sopra i 600 metri sul livello di montagna.

Sorvolando sulle diatribe che ne seguirono, con ricorsi, ordinanze e proteste e anche con passaggi di ruolo definitivi indotti dalla lievitazione di un punteggio ritenuto assurdo da molti e soprattutto dalla Corte Costituzionale, quest’ultima, con sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007, dichiarò la illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h) della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui, con riferimento ai Comuni di montagna, ribadisce il Tribunale di Modena, “non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse”.

Fu però salvato il superpunteggio conseguito fino a qual momento dagli insegnanti intanto passati di ruolo e dai docenti a tempo determinato, maturato in questo caso solo nelle classi istituite negli istituti penitenziari.

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Affinchè per il futuro si potesse legittimamente ancora riconoscere il doppio punteggio, prosegue il Tribunale emiliano, “è pertanto necessario, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, che sussistano due condizioni: aver prestato servizio in un Comune di montagna – ritenuto una sede disagiata – ed aver prestato servizio in una pluriclasse”.

Infatti, aggiungiamo noi, la validità del doppio punteggio fu invece mantenuta per i soli insegnanti delle pochissime sezioni delle scuole elementari pluriclasse, poiché la Corte ritenne ancora efficace la ratio della vecchia legge n. 90 del 1957. Ma neppure in questo caso sarebbe valso l’appena bocciato criterio altimetrico (600 metri sul livello del mare) poiché si sarebbero dovuti applicare i cervellotici criteri reddituali previsti dalla legge del 1957 (“Sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400”).

Ciò che fece ritenere che quasi nessuno si sarebbe salvato dalla mannaia della Corte. Sennonché la legislazione scolastica recente ha confermato il diritto al riconoscimento del doppio punteggio in presenza delle medesime condizioni anche per gli anni scolastici dal 2003/2004 al 2006/2007.

“Occorre pertanto verificare – spiega il giudice del lavoro modenese Valentina Giasi – se tale diritto spetta anche a chi (come il ricorrente) ha prestato servizio in Comune di montagna in una pluriclasse, ma in un diverso anno scolastico”.

La questione in effetti sarebbe rimasta in sospeso e senza conseguenze se nell’estate 2011 non fosse stata emanata la legge n. 106 con la quale il Parlamento ha convertito in legge il decreto n. 70: lo stesso con il quale il morente Governo Berlusconi, nel silenzio totale dei sindacati, aveva decretato l’esclusione dei precari della scuola dal novero delle categorie che avevano diritto al risarcimento dei danni ai sensi del decreto legislativo 368 del 2001 (di recepimento della Direttiva 99/70 CE sulla prevenzione dell’abuso dei contratti a termine) qualora fossero state vittime di contratti a termine annuli ripetuti nel tempo. Un colpo sferrato dal potere politico a docenti e Ata precari, preoccupato delle centinaia di ricorsi che sfociavano spesso in sentenze di condanna del Miur e che ora attende di trovare giustizia nella sentenza del prossimo 26 novembre a Lussemburgo

Ebbene, il medesimo decreto 70/2011 vide in sede di conversione in legge, su pressanti richieste della Lega Nord, già formulate dai parlamentari Goisis e Pittoni, l’inserimento di una norma (art. 9, 17 c.), secondo la quale “al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo, è riconosciuto il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato in sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del MIUR”.

In quell’estate calda del 2011 nessuno aveva chiesto che venisse riesumato il punteggio di montagna, ma tant’è. Tale decreto attuativo, tuttavia, non fu mai adottato, pertanto la cosa rischiava di finire lì. Ma non è finita lì.

Il Tribunale di Modena, dovendo decidere sul ricorso del docente che aveva prestato servizio nel comune abruzzese e rientrante nella lista di cui alla Legge 991 del 1952 stabilisce ora che “in difetto di specifico decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed al fine di rendere possibile la concreta applicazione della disciplina di cui all’art. 9, 17 c., d.l. n. 70/2011, conv. 1. n. 106/2011, si ritiene necessario richiamare ed applicare le nozioni di “sede disagiata” già formulata dal legislatore, nella medesima materia e con le stesse finalità normative. Occorre pertanto applicare quanto disposto sul punto dal decreto legge n. 97/2004, convertito con modifiche con legge n. 143/2004 (e di conseguenza la nozione di sede disagiata di cui dalla legge n. 90/1957), con specifico riferimento alla formulazione normativa successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2007”.

Tradotto vuol dire che al ricorrente, che ha prestato servizio per gli anni scolastici 2011/2012, e 2012/2013 in una pluriclasse, presso il comune di Montazzoli, debba essere riconosciuto il punteggio in graduatoria in misura doppia. E poiché esiste anche il periculum in mora (l’oggetto del ricorso, infatti, attiene al punteggio assegnato al ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato, già pubblicate e pienamente efficaci, in quanto relative al triennio 2014-2017), “ne consegue che nel tempo occorrente a far valere il suo diritto in via ordinaria grava sul ricorrente il rischio di vedere
irrimediabilmente compromessa la possibilità di ottenere un incarico di supplenza temporaneo o la possibilità di immissione in ruolo”.

Di conseguenza il Provveditorato modenese, che il 19 agosto scorso aveva negato al ricorrente l’attribuzione del doppio punteggio in occasione della domanda di aggiornamento delle Gae, è stato costretto a ottemperare all’ordinanza del giudice del lavoro di Modena del 30/09/2014, intanto divenuta esecutiva, a seguito di ricorso ex art 700 ( procedura d’urgenza per il giudizio iscritto al numero 1140 del ruolo generale dell’anno 2014,) presentato dal docente, e dunque a rettificare la graduatoria riconoscendo al medesimo docente 24 punti in più per gli anni scolastici in questione.

Il provvedimento dell'Ufficio Scolastico

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