Graduatorie ad esaurimento: no dei giudici ad inserimento in III fascia diplomati magistrale

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red – Con sentenza del 21 luglio 2014 il Tar del Lazio respinge il ricorso dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/02, che chiedevano l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. Le motivazioni.

red – Con sentenza del 21 luglio 2014 il Tar del Lazio respinge il ricorso dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/02, che chiedevano l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. Le motivazioni.

Le richieste di annullamento

  • decreto del MIUR n. 235/2014 trasmesso con nota a prot. n. 999 del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui non prevede l’inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002
  • atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006 come meglio indicati nell’epigrafe del ricorso;
  • in via subordinata del D.M. n. 235 del 2014 laddove l’art. 1 considera la IV fascia della graduatoria come aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento
  • del D.MIUR n. 53 del 14 giugno 2012 nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l’assunzione a tempo indeterminato con la creazione di una fascia aggiuntiva alla III fascia mentre non è stato previsto l’inserimento nella medesima fascia aggiuntiva dei docenti abilitati e titolari del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
  • nonché dell’art. 9, comma 2 del medesimo D.M. n. 235 del 2014 nella parte in cui stabilisce che le certificazioni devono essere presentate entro e non oltre il 10 maggio con modalità web;

La sentenza "Il ricorso appare manifestamente infondato"

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Le motivazioni

Il ricorso presenta un profilo di inammissibilità per mancanza dell’attualità dell’interesse, dal momento che i ricorrenti in nessun punto del ricorso chiariscono come mai avendo conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002, diploma del quale certo il Collegio non nega il valore abilitante, non abbiano partecipato a nessuna delle seguenti procedure di inserimento e di aggiornamento nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento:

Rilevato che nessuna delle doglianze proposte da parte ricorrente appare condivisibile, in parte perché è impedito al giudicante di valutare quale sia la corretta posizione dei ricorrenti in ordine all’atto impugnato, poiché, come sopra chiarito non è precisamente riferito in oltre dieci anni di procedure di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie permanenti, a far tempo dalla loro istituzione, quale sia stata la ragione per cui i ricorrenti non abbiano potuto usufruire delle dette procedure; in parte perché le censure si presentano pure infondate in ordine alla dedotta disparità di trattamento rispetto ai soggetti destinatari del parere del Consiglio di Stato 3813 dell’11 settembre 2013 e del conseguente annullamento del precedente decreto di aggiornamento di cui al d.m. n. 62 del 2011 come determinato dalla circostanza che, inseriti gli stessi nelle graduatorie di terza fascia, era impedito loro l’ingresso nella seconda fascia sulla base di una non corretta interpretazione del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 da parte dell’Amministrazione dell’istruzione;

Rilevato che testualmente infatti il parere del Consiglio di Stato recita: “Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.”

E rilevato che la posizione dei ricorrenti si presenta del tutto diversa da quella dei colleghi, poiché essi in nessuna parte del ricorso dicono se siano o meno inseriti nelle graduatorie dei terza fascia di istituto sì da potere applicare in via analogica alla loro situazione l’annullamento effettuato dal Consiglio di Stato del D.M. n. 62 del 2011 in parte qua;

Considerato che pure lo stesso parere del Consiglio di Stato sopra citato esclude la violazione del principio di uguaglianza, rilevando l’Alto Consesso che essa sarebbe semmai predicabile nei confronti di quanti esercitano di fatto la professione di insegnante, dal momento che la Comunità Europea definisce l’insegnamento come professione regolamentata; “è proprio la sussistenza del titolo abilitante che esclude la necessità di un pari trattamento tra chi è in possesso del solo titolo di studio, ma abbia, per così dire, esercitata di fatto la funzione di insegnante, e chi, invece, vede sancita la propria attitudine ad esercitare l’insegnamento in base ad una qualifica professionale conseguita e riconosciuta dall’ordinamento” (Consiglio di Stato, parere n. 3813/2013)

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