Graduatorie ad esaurimento: no all’inserimento di abilitati TFA. Sentenza TAR Lazio

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Il TAR Lazio, con sentenza n. 12474/14 si esprime negativamente sulla possibilità di riapertura delle Graduatorie ad esaurimento per l'ingresso di docenti abilitati con TFA. La sentenza è diffusa da ProfessionistiScuola.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 12474/14 si esprime negativamente sulla possibilità di riapertura delle Graduatorie ad esaurimento per l'ingresso di docenti abilitati con TFA. La sentenza è diffusa da ProfessionistiScuola.

I ricorrenti lamentano che il Miur riconosce il diritto ai cosiddetti ex congelati Ssis che – stante la chiusura del percorso di formazione al quale si erano iscritti – hanno poi conseguito l'abilitazione con TFA.

Appare evidente, secondo il TAR, "la non eludibilità dei ricorrenti tra i soggetti aventi un normativo riconoscimento per essere ricompresi nelle graduatorie ad esaurimento che gli stessi invocano a decorrere dall'a.s. 2013/14. Tanto per un duplice ordine di ragioni. Non appare esatta la loro rilevazione basata sull'equivalenza tra ultimo aggiornamento e inserimento. Equivocano i ricorrenti la consistenza di tutte le disposizioni riferite agli aggiornamenti delle graduatorie permanenti ed alle modalità della loro effettuazione, ed anche di quelle che essi riferiscono al DM 572/2013"

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"Gli aggiornamenti – precisa il TAR – come appare ovvio non possono recuperare le posizioni di coloro che nelle graduatorie ad esaurimento non sono mai stati inseriti nè hanno avuto riconoscimenti normativi che hanno fatta salva la loro posizione. Quanto al dm 572/2013 è stato emesso al fine di stabilire il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguirlo per sciogliere la riserva. E i ricorrenti non versano in tale situazione",

Il TFA non è assimilabile ai corsi Ssis. Questo il principio messo in luce dalla sentenza. Basti ricordare la disposizione della lett. c) del comma 605 della legge 21/12/2006 n.296. Tale disposizione infatti enumera e specifica i corsi abilitanti fatti salvi ai fini degli inserimenti dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il TAR non ha dunque rilevato nessun profilo che consenta l'accoglimento del ricorso che va pertanto rigettato.

Le spese vengono invece compensate tra le parti in considerazione di giustificate ragioni rinvenibili negli stessi percorsi laboriosi di riforma della formazione dei docenti.

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