Graduatorie ad esaurimento: il Miur depenna, il giudice reinserisce

Di Lalla
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red – Ancora un’altra sentenza a favore di un reinserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento. Il giudice del lavoro di Pistoia ritiene che la legge 296/2006 possa riferirsi al blocco di nuovi inserimenti per il futuro, ma non al recupero di chi si era già collocato in graduatoria.
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red – Ancora un’altra sentenza a favore di un reinserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento. Il giudice del lavoro di Pistoia ritiene che la legge 296/2006 possa riferirsi al blocco di nuovi inserimenti per il futuro, ma non al recupero di chi si era già collocato in graduatoria.
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La docente interessata era iscritta al corso di laurea in Scienze della formazione primaria dall’a.a. 2006/07 e si era inserita nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva, in attesa del conseguimento del titolo. Negli anni successivi, non avendo null’altro da aggiornare.

La ricorrente dunque ha presentato domanda nel 2007 per l’insegnamento nella scuola primaria in provincia di Pistoia, non l’ha reiterata nel 2009, l’ha invece presentata nel 2011, ma è stata rigettata, in quanto non più inclusa in graduatoria.

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Estrapoliamo dalla sentenza del Giudice del Lavoro, emanata in data 24 marzo 2014: "L’art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che l’interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità tuttavia di reinserimeto nella medesima graduatoria su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l’interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

L’art. 1 comma 605 della Legge n. 296/06 ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 143/2004 in graduatorie ad esaurimento, a far data dall’1.1.2007.

Successivamente sono intervenuti i DD.MM. n. 42/2009 e n. 44/2011 i quali, pur richiamando l’art. 1 comma 1 bis citato, precisano che in caso di mancata presentazione nei termini della domanda di permanenza/aggiornamento, la cancellazione dalla graduatoria diviene "definitiva". In sostanza tali DD.MM, intervenuti successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, non prevedono più la possibilità di reinserimento in graduatoria di cui alla legge n. 143/2004"

Ad avviso del giudice "Il tenore della legge 296/06 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria: anche perchè l’art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza".

Va sottolineato che nonostante le numerose province dei Tribunali, il Ministero ha intenzione di riproporre la medesima limitazione nel decreto per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014 17.

Graduatorie 2014 17: chi non presenta la domanda sarà depennato.

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