Graduatorie ad esaurimento: illegittimo non valutare il servizio militare. Anief: giudice bacchetta Miur

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ANIEF – Il Tribunale del Lavoro di Caltagirone (CT) accoglie senza riserve le tesi patrocinate dal nostro sindacato e riconosce l’illegittimità dell’operato del Ministero dell’Istruzione che non riconosce alcun punteggio nelle GaE al servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di rapporto di lavoro come docente.

ANIEF – Il Tribunale del Lavoro di Caltagirone (CT) accoglie senza riserve le tesi patrocinate dal nostro sindacato e riconosce l’illegittimità dell’operato del Ministero dell’Istruzione che non riconosce alcun punteggio nelle GaE al servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di rapporto di lavoro come docente.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Marco Di Pietro impartiscono un’ulteriore lezione al MIUR sul rispetto della normativa e della gerarchia delle fonti e ottengono piena ragione in favore di un nostro iscritto ottenendo in suo favore il pieno riconoscimento nelle Graduatorie a Esaurimento dell’anno di servizio svolto per leva obbligatoria.

Anche in provincia di Catania, dunque, i diritti dei lavoratori precari della scuola sono stati tutelati dai legali ANIEF che hanno ottenuto una sentenza esemplare nella sua chiarezza in cui il Giudice evidenzia come “il servizio di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio, indispensabile per l’accesso all’insegnamento, è sempre oggetto di valutazione nelle relative graduatorie di insegnamento, in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio”.

Il Giudice, quindi, bacchetta il MIUR che opponeva alle giuste ragioni del nostro iscritto, quanto riportato dall’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010 e la sentenza ricorda come “trattasi, inoltre, di norma di carattere generale che, come tale, in applicazione del principio “lex generalis non derogat priori speciali”, non può derogare alla disciplina di settore (ordinamento scolastico) di cui all’art. 485 comma 7 del d. lgs. 297/1994, in forza del quale il periodo di servizio militare di leva o di richiamo ed il servizio sostitutivo civile di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e conclude ribadendo che “la portata generale della norma primaria (priva di limitazioni di sorta), induce poi a ritenere che il riconoscimento del servizio militare debba essere applicato anche alle graduatorie di accesso all'insegnamento, onde evitare che chi .abbia assolto ad un obbligo, si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive”.

Piena vittoria del nostro sindacato e dei legali Anief, dunque, contro l’illegittima ostinazione del Ministero dell’Istruzione che da anni persevera nel negare l’attribuzione del corretto punteggio spettante ai docenti che hanno prestato il servizio di leva obbligatorio o il servizio civile sostitutivo ad esso equiparato. Il nostro iscritto, ora, potrà beneficiare sin da subito del giusto punteggio nelle Graduatorie a Esaurimento e potrà raggiungere con maggiore serenità l’aspirata immissione in ruolo potendo far valere, come è corretto che sia, l’anno di leva obbligatoria svolto al servizio della propria Nazione.

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