Graduatorie ad esaurimento: illegittimo il depennamento per non aver presentato domanda di aggiornamento

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inviato da Ugo Barbi – Con ordinanza il data 15.07.2015 comunicata in data 17.07.2015 il Collegio riunito in Camera di Consiglio del Tribunale di Macerata ha accolto il reclamo cautelare proposto da un docente con il patrocinio dell'Avv. Francesca Starace, convenzionata con l'associazione sindacale SNALS, nei confronti dell'Ufficio Scolastico ambito territoriale di Macerata ai fini del suo reinserimento in graduatoria.

inviato da Ugo Barbi – Con ordinanza il data 15.07.2015 comunicata in data 17.07.2015 il Collegio riunito in Camera di Consiglio del Tribunale di Macerata ha accolto il reclamo cautelare proposto da un docente con il patrocinio dell'Avv. Francesca Starace, convenzionata con l'associazione sindacale SNALS, nei confronti dell'Ufficio Scolastico ambito territoriale di Macerata ai fini del suo reinserimento in graduatoria.

Egli era stato illegittimamente escluso dall'attuale graduatoria ad esaurimento per non aver ripresentato la domanda di aggiornamento della sua posizione in occasione della pubblicazione del D.M. 235/2014, pur essendovi incluso sin dall'anno 2007.

Il Tribunale di Macerata ha accolto in pieno la tesi del ricorrente ritenendo che nella gestione del rapporto di lavoro la P.A. sia tenuta al rispetto del principio di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. desumibile anche dal rispetto dei principi che informano l'attività amministrativa sanciti dalla legge 241/90 ed in particolare del principio "partecipativo" di cui all'art. 7 della predetta legge, disponendo la disapplicazione dell'ultimo D.M. 235/2014 di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento nella misura in cui non prevede che l'Amministrazione sia tenuta a dare avviso agli interessati della necessità di presentare la domanda di aggiornamento, condividendo le argomentazioni già espresse dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 3658/2014 del 14 luglio 2014, secondo cui seppur sia giusto depurare le graduatorie ad esaurimento dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.

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