Graduatorie ad esaurimento e graduatorie d’istituto (personale docente): quali tipologie di supplenza assegnare e differenze di incarichi da assegnare prima e dopo il 31/12

Di
WhatsApp
Telegram

di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – Graduatorie ad esaurimento e posti vacanti e disponibili entro il 31/12. I posti vacanti fanno parte dell’organico di diritto (c.d. organico di previsione). Successivamente ai movimenti del personale di ruolo tali posti possono risultare ancora privi di titolare.

di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – Graduatorie ad esaurimento e posti vacanti e disponibili entro il 31/12. I posti vacanti fanno parte dell’organico di diritto (c.d. organico di previsione). Successivamente ai movimenti del personale di ruolo tali posti possono risultare ancora privi di titolare.

Se ciò si verifica possono essere conferiti annualmente al personale di ruolo in utilizzo/assegnazione provvisoria o al personale supplente con incarico annuale fino al 31 agosto.

I posti non vacanti ma disponibili per un anno scolastico sono quei posti il cui titolare è in utilizzo/assegnato presso altre sedi o usufruisce di varie forme di aspettativa o di comando per tutto l’anno (sono posti che hanno comunque un titolare). Tali posti fanno parte delle cosiddette disponibilità di fatto e si liberano all’inizio dell’anno scolastico e possono essere occupati da altro personale di ruolo in utilizzo/assegnazione provvisoria o da personale supplente con incarico fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Gli incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, sono conferiti dall’Ufficio Scolastico Territoriale (o scuola polo) utilizzando le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 2 del D.M. 131/2007.

Solo qualora esse siano esaurite, la supplenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.M. 131/2007 va conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto.

Ai fini del conferimento degli incarichi, nella categoria “posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre” non rientrano però solo i posti al 31/8 o al 30/6 che ogni anno risultano disponibili nell’organico di diritto e di fatto e quindi da assegnare per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento alle convocazioni di agosto/settembre (Ufficio Scolastico Territoriale/scuola polo), ma anche i posti dei docenti già con incarico al 30/6-31/8 o di ruolo i quali, per qualsiasi causa, dopo l’inizio dell’anno scolastico lasciano il posto disponibile tutto l’anno.

Pertanto, nel caso un docente con contratto al 30/6-31/8 o già di ruolo causa decesso, aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio o congedo straordinario (o altro tipo di congedo come l’anno sabbatico ecc.) dovesse lasciare il posto vacante/disponibile entro il 31/12 (per esempio dal 20 ottobre) per tutto l’anno scolastico, per la copertura di tali posti si utilizzeranno le graduatorie ad esaurimento se appunto l’assenza è tale per tutto l’anno scolastico.

Solo esaurite tali graduatorie la supplenza andrà conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto.

È quindi escluso che un posto vacante o di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre possa essere assegnato dalle graduatorie d’istituto non trattandosi di supplenza breve (non è una supplenza “breve” la sostituzione del docente deceduto o in aspettativa per dottorato di ricerca, anno sabbatico, ricongiungimento del coniuge all’estero, motivi di famiglia, congedo straordinario per assistenza al disabile ecc. se di fatto l’assenza del docente è per tutto l’anno).

Graduatorie d’istituto e posti vacanti e disponibili dopo il 31/12

I Dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

1. Supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente:

  • Sono di competenza delle graduatorie d’istituto tutte le supplenze “temporanee” o cosiddette “brevi” da assegnare prima e dopo il 31/12 (es. malattie, congedo obbligatorio/interdizione ecc.);

Fino al 31/12/2012 le supplenze saranno a carico della scuola. Dopo tale data saranno a carico del Tesoro (le supplenze per interdizione/congedo obbligatorio sono già a carico del Tesoro).

2. Copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno:

  • Alle graduatorie d’istituto sono assegnate tutte le supplenze dopo il 31/12, senza nessuna eccezione di tipologia, compresi quindi i posti resosi vacanti o disponibili dopo tale data;

Tali supplenze, assegnate dopo il 31/12, potranno avere come termine l’ultimo giorno di lezione, stabilito dal calendario scolastico regionale, e non il 30/6 o 31/8 (anche se si tratta di posti vacanti o disponibili).

Per tali supplenze, a partire dal 1/1/2013, il pagamento sarà a carico del Tesoro.

3. Supplenze annuali (termine contratto 31/8) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (termine contratto 30/6) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico:

  • Tali posti saranno assegnati alle graduatorie d’istituto solo nel caso in cui si “esaurisca” la graduatoria ad esaurimento entro la data del 31/12 (dopo tale data, come detto al punto 2, anche tali posti, originariamente assegnati al 30/6 e 31/8, saranno di competenza delle sole graduatorie d’istituto);

Per tali posti il pagamento è a carico del Tesoro.

4. Supplenze fino al termine delle attività didattiche (termine contratto 30/6) per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario:

  • È il caso degli spezzoni pari o inferiore le 6 ore nei casi in cui tali ore rimangano a disposizione nella scuola perché non è stato possibile assegnarle al personale in servizio nella scuola. Solo in questo caso saranno assegnati alle graduatorie d’istituto.

Per tali posti il pagamento è a carico del Tesoro.

5. Supplenze “fino all’avente titolo”:

  • In attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto;

  • Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario fino a quando l’UST non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per quell’anno scolastico;

  • Assegnazione di un posto disponibile per l’intero anno in attesa dell’individuazione dell’“avente titolo” incluso nelle graduatorie ad esaurimento da parte dell’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) o della scuola polo.

Per tali posti il pagamento è a carico del Tesoro.

Ricordiamo che tutte le supplenze assegnate dai dirigenti scolastici rientrano nella stessa tipologia (“supplenza temporanea”) indipendentemente dalla causa dell’assenza del titolare e se assegnate prima o dopo il 31/12 (si escludono, ovviamente, i punti 3 e 4 riportati in precedenza che riguardano i posti assegnati prima del 31/12 alle graduatorie d’istituto con termine il 30/6 o 31/8, quindi posti inorganico di diritto e di fatto, perché esaurite le graduatorie ad esaurimento, o gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore qualora siano stati assegnati alle graduatorie d’istituto).

Pertanto, un posto che si rende vacante/disponibile dopo il 31/12 verrà assegnato alle graduatorie d’istituto (non più a quelle ad esaurimento) e avrà come termine l’ultimo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale più contratto per gli scrutini ed eventuali esami (In ogni caso il posto non può essere assegnato direttamente al 30/6).

Inoltre ricordiamo:

Che dalle graduatorie d’istituto è possibile nominare il supplente anche se il titolare è assente un solo giorno; non è invece possibile sostituire il titolare assente per assenza tipica (malattia, allattamento, interdizione/congedo obbligatorio ecc.) con un docente interno per più di 5 giorni nella scuola primaria e 15 in quella secondaria, né tanto meno frazionare oltre tali periodi la cattedra del docente assente assegnando gli spezzoni ai docenti interni. Ricordiamo a tal proposito il punto 3 della nota MIUR prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 (che specifica che quando si parla di spezzoni da assegnare al docente interno ci si riferisce “agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre”) e le note Prot. n. 14991 del 2009 e Prot. n. AOODGPER 9839 dell’08 novembre 2010;

Che è possibile lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto, indipendentemente dalle ore e dalla durata, per un’altra assegnata da quelle ad esaurimento;

Che è possibile, fino alla data del 30 aprile, lasciare una supplenza “breve” solo per un’altra che arrivi almeno fino al termine delle lezioni.

Che non è possibile lasciare una supplenza “breve” in corso per un’altra supplenza “breve” anche se quest’ultima è di durata o di ore più favorevoli (Es. non posso lasciare una supplenza di 9 ore fino al 20 dicembre per un’altra di 18 ore fino al 20 febbraio. Al docente rimane comunque la possibilità di completamento orario ai sensi dell’art. 4 del D.M. 131/07).

La guida di Orizzonte Scuola con tutti i casi concreti

WhatsApp
Telegram

Eurosofia: un nuovo corso intensivo a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca: “Il documento del 15 maggio, l’esame di Stato e le prove equipollenti”