Graduatorie ad esaurimento: criteri attribuzione benefici legge 104/92 scelta sede

Di
WhatsApp
Telegram

red – Dalla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provvisorie stanno emergendo criteri molto stringenti per l’attribuzione dei benefici derivanti dalla legge 104/92.

red – Dalla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provvisorie stanno emergendo criteri molto stringenti per l’attribuzione dei benefici derivanti dalla legge 104/92.

Si tratta di assegnare al docente la priorità di scelta della sede, in quanto beneficiario della legge 104/92 per assistenza a parente in situazione di disabilità.

Il richiedente doveva presentare all’Ufficio Scolastico le dichiarazioni personali dei fratelli e/o sorelle e/o coniuge del genitore assistito che attestassero l’impossibilità, motivata, di provvedere all’assistenza. La suddetta dichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l’unico a convivere con il soggetto disabile.

Cosa si intende per "impossibilità motivata"?

Segui su Facebook le ultime news sul mondo della scuola

Vediamo cosa ne pensa a questo proposito l’Ufficio Scolastico di Catania, che ha stilato un elenco dei "motivi ritenuti oggettivi"

  • Disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 (da documentare con certificazione rilasciata dall’ASL)
  • Assistenza con carattere continuativo ad un altro soggetto disabile (situazione da documentare)
  • Età superiore a 65 anni o deceduti (da documentare con dichiarazione personale)
  • Invalidi al 100 % (da documentare con certificato INPS)
  • Oggettiva impossibilità continuativa all’assistenza (documentata con certificato ASL)
  • Figli  minori (da documentare con dichiarazione personale)
  • Detenuti e sottoposti a misure di restrizione della libertà personale (da documentare con dichiarazione personale)
  • Suore e religiosi inseriti in contesti che escludono la presenza in famiglia (da documentare con dichiarazione personale)
  • Tutore legale ma non amministratore di sostegno (da documentare con copia sentenza giudice)
  • Residenza stabile in comune diverso dal comune dell’assistito (da documentare con dichiarazione personale)
  • Lavoro  stabile in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile (la prestazione di lavoro in altra sede va documentata con certificazione da parte del datore di lavoro)
  • Studenti fuori sede (situazione documentata con contratto di locazione registrato o con dichiarazione di residenza o di domicilio registrato al comune)
  • Per quanto riguarda le situazioni professionali dei familiari e le attività svolte, l’ufficio ritiene che, al fine di evitare interpretazioni soggettive, non saranno considerati gli aspetti legati alle attività professionali svolte dai vari componenti della famiglia..
  • Motivi di salute: quest’ufficio, tenuto conto delle  disposizioni del CCNI sulla mobilità del personale della scuola del 26/02/2014, in particolare degli artt. 7 e 9, non considererà,  quale motivo ostativo all’assistenza del disabile, una generica motivazione di salute e, dunque, sarà necessario che dalla documentazione prodotta emergano, con chiarezza, le ragioni oggettive  di impedimento all’assistenza, laddove, cioè, il soggetto dimostri, con appositi certificati rilasciati dalle specifiche Commissioni Sanitarie delle ASL, la totale inabilità, o si documenti, con  certificato rilasciato da un medico in servizio presso l’ASL, l’oggettiva impossibilità continuativa e l’impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del coniuge del disabile o di altro familiare.

Sappiamo che altri uffici Scolastici stanno agendo con ancora maggiore rigore (si pretende addirittura che altri soggetti della famiglia risiedano all’estero per documentare l’impossibilità all’assistenza)

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria