Graduatorie ad esaurimento: ammessi anche i “congelati Ssis”. Sentenza TAR

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Due "congelati Ssis" hanno ottenuto dal TAR Lazio l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento e potranno partecipare all’assegnazione di incarichi e ruoli.

Due "congelati Ssis" hanno ottenuto dal TAR Lazio l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento e potranno partecipare all’assegnazione di incarichi e ruoli.

Probabilmente i due docenti otterranno il ruolo – affermano gli Avv. Avv. Santi Delia e Michele Bonetti, che hanno seguito il ricorso, poichè le graduatorie di riferimento sono esaurite.

Si tratta infatti di una sentenza di merito, con la quale il T.A.R. ha definitivamente annullato la scelta del Ministero di non consentire ai congelati SSIS oggi abilitati grazie al T.F.A. di poter essere ammessi nelle Graduatorie ad esaurimento.

Una scelta che il M.I.U.R. ha nuovamente adottato anche con il D.M. 1 aprile 2014, n. 235 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17.

Chi sono i congelati Ssis

Si tratta di docenti che hanno conseguito l’abilitazione disciplinare a seguito della frequenza del TFA I ciclo a.a. 2012/13.

Al TFA sono stati ammessi in qualità di sovrannumerari, essendo stati in precedenza ammessi alla Scuola di Specializzazione SSIS, e grazie all’abilitazione avrebbero potuto accedere alle Graduatorie ad esaurimento “in applicazione dell’art. 5 bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169”.

Hanno interrotto la Ssis per la frequenza al dottorato di ricerca.

Nel frattempo però le SSIS sono state sospese per effetto dell’art. 64 comma 4 ter del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Questi docenti, ritenendo di poter usufruire della norma di cui all’art. 5 bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169 non si iscrivevano nelle Graduatorie ad esaurimento in base alla procedura di inserimento ed aggiornamento bandita con il d.m. 8 aprile 2009, n. 42 e terminavano il TFA, infine, attivato in prosecuzione delle SSIS sospese.

Il decreto MIUR in data 27 giugno 2013, n. 572 ha consentito l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento esclusivamente ai docenti che erano iscritti nell’a.a. 2007/2008 alle S.S.I.S. ma solo se costoro “erano presenti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione definitiva delle medesime, in applicazione dell’art. 5 bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169 e del D.M. 8 aprile 2009, n. 42 concernenti l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie medesime per il biennio 2009/2011”

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Motivazioni della sentenza

La sentenza del TAR è lungamente motivata e si basa sulla disparità di trattamento .

"Col decreto ministeriale n. 572 del 2013 i ricorrenti sono definitivamente tenuti fuori dal percorso formativo immaginato in continuità tra SSIS e GAE, pur essendo stati ammessi a suo tempo alla Scuola di specializzazione, ma non alla relativa frequenza in quanto “congelati” per la contestuale frequenza del dottorato di ricerca.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nella parte in cui censura l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, l’una predicata e l’altra generata dalle norme di cui all’art. 1 del d.m. n. 572/2013

In particolare, tali aspetti emergono in modo evidente laddove si consideri che, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo all’iscrizione nella GAE, essa viene ristretta ai soli insegnati già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che, come i ricorrenti, pur ammessi alla SSIS, non hanno potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca (peraltro disciplinarmente omogeneo) e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di “congelamento” per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole (nella specie nell’a.a. 2008/2009). Il tutto in un contesto nel quale, come dedotto dai ricorrenti, non era dato prevedere la data di attivazione dei tirocini formativi attivi, avvenuta nei fatti solo molti anni dopo e all’esito dei quali gli stessi ricorrenti hanno conseguito l’abilitazione per le medesime classi di concorso nell’a.a. 2012/2013.

Per tali ragioni, il ricorso va accolto, con assorbimento degli altri motivi, e vanno conseguentemente annullati il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 572 del 27 giugno 2013, nella parte in cui non consente anche l’iscrizione alle Graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti."

Le immissioni in ruolo

Il numero dei "congelati Ssis" dovrebbe aggirarsi intorno ai 500. Il Ministero infatti, nelle Linee Guida della Buona Scuola ha prospettato una possibile assunzione in ruolo di questa categoria di docenti, qualora qualcuno degli attuali iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, sulla base del censimento da avviare entro dicembre 2014, rinunci.

Ma se i congelati Ssis ottengono per via giudiziaria l’inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento – non si parla di grossi numeri – l’assunzione non dovrà più essere in subordine, ma al pari di quella degli altri iscritti.

Un’altra categoria di docenti che ultimamente ha ottenuto il reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento è quella dei depennati per non aver presentato domanda di conferma dell’iscrizione nelle graduatorie nei termini indicati dai decreti del Ministero. Secondo i giudici in questo caso il depennamento deve essere limitato al periodo di vigenza dell’aggiornamento delle graduatorie, e non essere definitivo.

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