Graduatorie ad esaurimento: 6 punti in più per abilitati Siss. Sentenze valide solo per i ricorrenti

Di Lalla
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Secondo il TAR Lazio l'esecuzione delle sentenze sui 6 punti agli abilitati SSIS può riguardare solo coloro che hanno promosso i contenziosi che hanno avuto esito positivo.

Secondo il TAR Lazio l'esecuzione delle sentenze sui 6 punti agli abilitati SSIS può riguardare solo coloro che hanno promosso i contenziosi che hanno avuto esito positivo.

Ricordiamo che alcune sentenze hanno annullato la la tabella di valutazione dei titoli nella parte in cui riconosce i 6 punti anche a docenti con abilitazione diversa da quella Ssis.

Con il ricorso di cui si tratta, la cui sentenza è stata depositata il 23 dicembre 2014 (n. 13123) i ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze nn. 33878/2010 del 24.11.2010, 33881/2010 del 24.11.2010 e 33992/2010 del 25.11.2010 del T.A.R. Lazio.

Con le pronunzie nn. 2928/2014 e 2929/2014, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Miur avverso due delle citate sentenze, mentre con le sentenze nn. 2930/2014 e 2931/2014 altri due appelli erano dichiarati irricevibili in quanto tardivi. (Terremoto su graduatorie ad esaurimento. Anief: ai 150mila abilitati SSIS e assimilati spetta bonus 6 punti )

Le sentenze del T.A.R. del Lazio sopra citate, di cui si chiede l’esecuzione, hanno sostanzialmente annullato in parte la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, allegata al D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, nella parte in cui al punto A.5. stabilisce che per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1. o A.3 sono attribuiti ulteriori punti 6.

Sono state annullate le graduatorie ad esaurimento nella parte in cui riconoscevano il punteggio aggiuntivo ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS.

I ricorrenti affermano di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell’attribuzione del punteggio indicato ed assumono pertanto di essere portatori di un interesse rilevante all’esecuzione delle sentenze di cui sopra, in base alle quali chiedono l’attribuzione della maggiorazione di 6 punti nell’aggiornamento delle graduatorie in corso per la graduatoria 2014/2017 della Provincia e nella classe di concorso di appartenenza di ciascun ricorrente ovvero la decurtazione dello stesso punteggio rispetto a color che abbiano usufruito dell’applicazione della Tabella poi annullata in sede giurisdizionale.

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Il ricorso viene giudicato inammissibile per "carenza di legittimazione attiva, in capo alla parte ricorrente, ad agire in ottemperanza non rientrando nel novero dei soggetti che possono invocare gli effetti dei giudicati di annullamento di cui oggi la stessa chiede, invece, l’esecuzione."

Per espressa ammissione contenuta nel ricorso (pag. 29) parte ricorrente non è stata né promotrice né interventrice nei contenziosi in cui sono state emesse le sentenze di cui chiede ora l’esecuzione.

Pertanto, l’annullamento della tabella di valutazione allegata al D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 nonchè delle relative graduatorie ad esaurimento non è in grado di estendere automaticamente i suoi effetti favorevoli verso gli altri soggetti inseriti in graduatoria in posizione deteriore poiché ciascuno dei ricorrenti nel ricorso di annullamento ha agito per far valere un interesse autonomo e distinto rispetto agli altri graduati.

Pertanto la parte ricorrente nel giudizio in epigrafe non può giovarsi, in sede di ottemperanza, del giudicato di annullamento ottenuto da altri soggetti destinatari dell’atto, attesa la mancanza di efficacia diretta e immediata della sentenza in favore di soggetti rimasti estranei al giudizio cognitorio e stante la conseguente necessaria coincidenza tra parte vittoriosa nel giudizio cognitorio e parte ricorrente nel giudizio di ottemperanza.

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