Graduatorie ad esaurimento 2014/17: entrano i primi ricorrenti, sono gli ex congelati Ssis

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red – L’ Associazione Sindacale La Voce dei Giusti ci informa che il Tar del Lazio, Sezione III bis, presieduto dal Cons. Massimo Luciano Calveri, ha sospeso il D.M. 235/14 e ammesso i congelati SSIS nelle Graduatorie ad esaurimento.

red – L’ Associazione Sindacale La Voce dei Giusti ci informa che il Tar del Lazio, Sezione III bis, presieduto dal Cons. Massimo Luciano Calveri, ha sospeso il D.M. 235/14 e ammesso i congelati SSIS nelle Graduatorie ad esaurimento.

Già il 4 agosto, sempre al T.A.R. Lazio, potrebbero esserci nuovi sviluppi sui diplomati magistrali: anch’essi chiedono di entrare nelle Graduatorie ad esaurimento.

"È una vittoria davvero importante" riferiscono gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, "in cui il Tar ha ritenuto di annullare un Decreto del Ministero".

Il T.A.R. – ricordano i legali – ha richiamato, per concedere l’immediata ammissione, la recente sentenza sui congelati sul precedente D.M. di aggiornamento. "In quel caso l T.A.R. aveva definitivamente annullato la
scelta del Ministero di non consentire ai congelati SSIS oggi abilitati grazie al T.F.A. di poter essere ammessi in G.A.E. Una scelta che, nonostante le nostre precedenti vittorie al T.A.R. e al Consiglio di Stato, il M.I.U.R. ha nuovamente adottato anche con il recente D.M. 1 aprile 2014, n. 235", commenta l’avvocato Delia.

Ecco alcuni passaggi della sentenza. Il Tar ha ritenuto "che il ricorso sia fondato nella parte in cui censura l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, l’una predicata e l’altra generata dalle norme da ultimo invocate.

In particolare, tali aspetti emergono in modo evidente laddove si consideri che, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo all’iscrizione nella GAE, essa viene ristretta ai soli insegnanti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che, come la ricorrente, pur ammesse alla SSIS, non hanno potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca (peraltro disciplinarmente omogeneo) e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di "congelamento" per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole (nella specie nell’a.a. 2008/2009).

Il tutto in un contesto nel quale, come dedotto dalla ricorrente, non era dato prevedere la data di attivazione dei tirocini formativi attivi, avvenuta nei fatti solo molti anni dopo e all’esito dei quali la stessa ricorrente ha conseguito l’abilitazione per le medesime classi di concorso nell’a.a. 2012/2013.

Aspetto quest’ultimo che accentua ancora di più la disparità di trattamento nel confronto tra ammessi alla odierna domanda di iscrizione, in quanto già iscritti con riserva anche ove, in ipotesi, ancora non abilitati, ed esclusi, come la ricorrente, ancorché ormai abilitati".

"Infine, per ciò che concerne l’irragionevolezza della disposizione, risalta la mancanza di una chiara logica idonea, nello stabilire un asse di continuità tra SSIS e GAE, a fondare in modo ragionevole l’esclusione in parola come predicato necessario di quella premessa".

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