Graduatorie ad esaurimento 2014: guida al punteggio per i servizi prestati con contratti atipici nelle scuole non statali

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

di Paolo Pizzo – In quali casi i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, sono riconosciuti con i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente? Analisi della nota 21. Tutte le guide sulle graduatorie ad esaurimento e la consulenzaCalcola punteggio di servizio e titoli

di Paolo Pizzo – In quali casi i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, sono riconosciuti con i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente? Analisi della nota 21. Tutte le guide sulle graduatorie ad esaurimento e la consulenzaCalcola punteggio di servizio e titoli

La nota 21 dispone testualmente: “Indicare il periodo di servizio prestato impostando sempre i campi “dal… al…” e, nel solo caso in cui il numero giorni sia inferiore all’intero intervallo, il campo “per complessivi giorni…” . Se le informazioni sono entrambe presenti devono essere coerenti. Nel caso in cui non lo fossero, prevale il numero di giorni complessivi.

PER I SERVIZI D’INSEGNAMENTO PRESTATI CON RAPPORTI DI LAVORO NON SUBORDINATO (PRESTAZIONI D’OPERA, COLLABORAZIONI, ECC.) si rinvia alla tabella di valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/07 (Regolamento Supplenze). Per le attività progettuali finanziate dalla Regione si rinvia all’art. 2 comma 8 del Bando.”

Ci vogliamo soffermare sulla seconda parte della nota ovvero “Per i servizi d’insegnamento prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.) si rinvia alla tabella di valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/07 (Regolamento Supplenze)”.

Seguici su Facebook, news in tempo reale

Giova ricordare che già la C.M. Prot. n. 691 / Uff. VI del 10 maggio 2004 (Oggetto: Decreto dirigenziale 21 aprile 2004 – integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo – aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006. – Chiarimenti) affermava:
“Servizi d’insegnamento prestati con contratto d’opera o di collaborazione coordinata e continuativa.- Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è stato attribuito mediante contratto d’opera, la valutazione del servizio è limitata ai giorni di effettivo servizio e non all’intero periodo indicato nel contratto. se il servizio d’insegnamento è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non statali, il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione.”

Dopodiché per le GRADUATORIE DI ISTITUTO di III fascia (ovvero per le supplenze) la tabella 1 del D.M. 21 giugno 2007 (allegato al Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007) ha stabilito:

Primo periodo: “I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. “

Secondo periodo: “I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione. Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.”

Il fatto che tale nota non venisse applicata in maniera analoga anche alle graduatorie ad esaurimento (e di conseguenza alla I fascia di istituto) aveva destato subito qualche perplessità per mancanza di equità.

Così tale nota, RELATIVA SOLO AL PRIMO PERIODO, è stata inserita anche nel modello di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (si ricordi a tal proposito il modello n.1 allegato al D.M. n.42/2009 per l’aggiornamento di dette graduatorie) e quindi vale anche per queste ultime (e di conseguenza per le graduatorie di istituto di I fascia).

Pertanto, seguendo alla lettera il primo periodo della nota 21:

se il servizio prestato nelle scuole non statali con contratti atipici ovvero prestazioni d’opera, collaborazioni ecc., è stato svolto per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, deve essere VALUTATO PER L’INTERO PERIODO (ovvero come “normalmente” si valutano i servizi nelle scuole statali) solo se DEBITAMENTE CERTIFICATO CON LA DATA DI INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO STESSO.

In poche parole se il docente ha prestato servizio in una scuola non statale con i criteri sopra elencati (contratto di prestazione d’opera o di collaborazione svolto per insegnamento curricolare) e tale contratto ha una data di inizio e una di fine, ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento il servizio svolto segue lo stesso calcolo di chi ha effettuato una supplenza in una scuola statale.

WhatsApp
Telegram

AggiornamentoGraduatorie.it: GPS I e II fascia, calcola il tuo punteggio