Graduatorie ad esaurimento 2014 e inserimento titolo di specializzazione sostegno

Di Lalla
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red – Giungono in redazione numerosi quesiti circa la possibilità di poter dichiarare il titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, ancora non conseguito, nell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valido per il triennio 2014/17. Le disposizioni del Ministero.
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red – Giungono in redazione numerosi quesiti circa la possibilità di poter dichiarare il titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, ancora non conseguito, nell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valido per il triennio 2014/17. Le disposizioni del Ministero.
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Il dm n. 235 del 1° aprile 2014 afferma, all’art. 9 comma 6 "con successivo provvedimento verranno dettate disposizioni sulle tempistiche relative allo scioglimento delle riserve e all’inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi 1 e 10 dell’art. 4 del presente decreto, per coloro che conseguono i relativi titoli dopo la scadenza dei termini di cui al suddetto comma 2 ed in tempo utile per le assunzioni relativie agli anni scolastici 2014/15, 2015/16, e 2016/17".

Questo ci fa capire che non ci saranno modalità per l’inserimento con riserva del titolo, ma che bisognerà attendere il successivo provvedimento per chi consegue il titolo di specializzione dopo il 10 maggio e comunque in tempo utile per l’assegnazione degli incarichi per l’a.s. 2014/15.

La specializzazione su sostegno è infatti un titolo che nelle graduatorie ad esaurimento può essere inserito annualmente, in base a quanto disposto dal Milleproroghe 2012. Nell’anno di aggiornamento si crea un unico elenco, negli anni intermedi di vigenza delle graduatorie si crea un elenco B, in attesa di poter essere collocati nell’elenco maggiore alla riapertura delle graduatorie.

Va detto che a parte coloro che conseguiranno la specializzazione all’interno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, non ci saranno altri corsi che si concluderanno entro l’avvio dell’a.s. 2014/15, poichè i corsi di sostegno in avvio in queste settimane presso le Università dureranno non meno di 8 mesi e si concluderanno quindi nel corso del 2015, in tempo per l’assegnazione degli incarichi dell’a.s. 2015/16.

Il collocamento nell’elenco B, in coda all’elenco costituito nell’anno di aggiornamento, sarà valido solo per il periodo di vigenza delle graduatorie, al nuovo aggiornamento, previsto per il 2017, si acquisirà la posizione nell’elenco principale.

Per quanto riguarda le graduatorie di istituto, per quanto riguarda l’a.s. 2014/15 bisogna attendere la data di scadenza per la presentazione delle domande, per comprendere se sarà compatibile con il conseguimento dei titoli, o se anche in questo caso bisognerà attendere le disposizioni per l’inserimento del titolo conseguito. In ogni caso è assicurata la possibilità di poter comunicare annualmente il conseguimento del titolo.

Le nomine. Nella circolare per l’assegnazione delle supplenze 2013/14 il Miur ha scritto "In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento , i posti eventualmente residuati sono assegnati dai Dirigenti Scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità

  • utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia
  • assegnando la supplenza all’aspirante utilmente collocato in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche che ha a sua volta prescelto con l’apposito modello di domanda (modello B).
  • in caso di esito negativo si ricorre a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione delle scuole viciniori.

Tale disposizione ogni anno richiamata dal MIUR nelle istruzioni operative per le supplenze annuali si rifà all’art. 6 comma 2 del D.M. 131/2007 il quale specifica che “ nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi ”.

Pertanto, in base all’art. 6, comma 2 D.M. 131/2007 e istruzioni operative annuali in materia di supplenze, se il docente è in possesso del titolo di specializzazione (anche se conseguito successivamente all’aggiornamento delle graduatorie d’istituto) ed è incluso in una graduatoria che sia I, II o III fascia, può essere individuato per il contratto prima che siano scorsi gli elenchi delle scuole viciniori.

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