Graduatorie ad esaurimento 2014: confusione Miur su valutazione progetti regionali

Di Lalla
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di Paolo Pizzo – La nota Miur del 28 aprile, di chiarimenti su alcuni aspetti per le domande di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, lascia perplessi in merito alla valutazione delle attività progettuali prestate con rapporti di lavoro non subordinato. Guide e consulenza GaECalcola punteggio 

di Paolo Pizzo – La nota Miur del 28 aprile, di chiarimenti su alcuni aspetti per le domande di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, lascia perplessi in merito alla valutazione delle attività progettuali prestate con rapporti di lavoro non subordinato. Guide e consulenza GaECalcola punteggio 

La nota Miur del 28 aprile 2014 afferma

"3. Le attività progettuali di cui all’art. 2 del DM 235/2014, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.), sono valutabili, in relazione ai giorni di effettiva prestazione , come indicato nella tabella di valutazione dei titoli (nota 19, punto D, primo periodo), annessa al DM 131/2007 (regolamento Supplenze). "

La confusione, a nostro avviso, è determinata da due motivi

L’art. 2/8 delDM 235/2014 contiene il riferimento sia ai progetti svolti ai sensi dei DM del salva precari che si sono succeduti dal 2009 al 2011, sia ai progetti regionali svolti a partire dal 2012/13 (durata minima di 3 mesi fino agli 8 mesi).

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L’art. 2 del dm 235/2014 afferma "Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto . Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n. 7 al presente Decreto. "

E ancora, il primo periodo della nota 19 punto D, richiamata dal Miur "I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per  contratti di lavoro dipendente"

E la nota richiamata nel decreto ( allegato 7 ) "Al personale docente ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti ovvero in quelle di circolo e di istituto, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni spetta il punteggio relativo alla durata del progetto."

Pertanto, c’è incongruenza tra la dichiarata volontà del Miur di valutare tali attività progettuali solo per i giorni di effettiva prestazione, e le note richiamate, che invece fannor riferimento all’intero periodo. 

Perché quindi il Ministero afferma che tali progetti devono essere  valutati  "in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione titoli delle Graduatorie di istituto (nota 19, punto D, primo periodo), se poi la nota richiamata nel decreto (e quello fa fede) afferma invece che sono valutati per l’intero periodo (se con data di inizio e fine), secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente?

In questo modo gli Uffici Scolastici, preposti alla valutazione delle domande, si troveranno di fronte un bel pasticcio, dal momento che quel "in relazione ai giorni di effettiva prestazione"…non è infatti conforme alla nota 19 primo periodo contenuta nella tabella di valutazione titoli né lo è  con le disposizioni del salva precari.

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