Graduatorie ad esaurimento 2014. I chiarimenti “imperfetti” del Miur su concorso 2012 e progetti regionali. 3 punti diploma Conservatorio

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

red – I chiarimenti del Miur disposti con la nota del 28 aprile 2014 hanno creato nei docenti delle perplessità. Il riferimento è alla FAQ sul concorso 2012 e a quella sulle attività progettuali di cui all’art. 2 comma 8 del dm n. 235/2014, prestate con rapporti di lavoro non subordinato. Guide e consulenza GaE

red – I chiarimenti del Miur disposti con la nota del 28 aprile 2014 hanno creato nei docenti delle perplessità. Il riferimento è alla FAQ sul concorso 2012 e a quella sulle attività progettuali di cui all’art. 2 comma 8 del dm n. 235/2014, prestate con rapporti di lavoro non subordinato. Guide e consulenza GaE

Nella nota n. 4133 del 28 aprile 2014 il Miur ha chiarito

"4) Non è valutabile come abilitazione l’idoneità al Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del DDG medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo"

Il Miur riprende il DDG del concorso, che all’art. 13 afferma "La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2, commi 2,3 e 4 il titolo di abilitazione all’insegnamento".

Seguici su Facebook , news in tempo reale

L’unico commento in merito è del sindacato FLC CGIL "Si chiarisce anche che nella III e IV fascia non è valutabile il superamento del Concorso 2012 in quanto lo stesso non era abilitante. Ricordiamo però che il superamento di un Concorso è valutabile per la I e II fascia."

La tabella dei titoli per I e II fascia afferma infatti

"2) per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, (5) per ogni titolo punti 3"

La tabella dei titoli di III e IV fascia muta invece in "Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti punti 3"

In realtà la questione posta al Miur era se il superamento del concorso potesse essere valutato come "idoneità" (essendo già palese che non potesse trattarsi di abilitazione), dato che la tabella di valutazione assegna il punteggio "per ogni abilitazione o idoneità posseduta". Il Miur continua a tergiversare su questo (ci saremmo infatti aspettati una risposta del genere: "no, il superamento delle prove del concorso non conferisce idoneità" invece si pasticcia scrivendo "non vale come abilitazione l’idoneità al concorso 2012".

Alcuni docenti ci riferiscono che in sede di consulenza alcuni sindacati stanno consigliando ai docenti interessati di inserire comunque il titolo nella sezione F2 punto C2 del modello di domanda, per cui sollecitiamo ancora una volta un chiarimento meno soggetto ad interpretazioni.

Aggiornamento del 29 aprile 2014. Il Miur emana una nuova nota di chiarimenti Graduatorie ad esaurimento: superamento concorso vale per I e II fascia

Un altro punto della nota è relativo ai progetti regionali

"3. Le attività progettuali di cui all’art. 2 del DM 235/2014, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.), sono valutabili, in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione dei titoli (nota 19, punto D, primo periodo), annessa al DM 131/2007 (regolamento Supplenze). "

L’art. 2 del dm 235/2014 afferma "Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n. 7 al presente Decreto. "

E ancora, il primo periodo della nota 19 punto D, richiamata dal Miur "I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per  contratti di lavoro dipendente"

E la nota richiamata nel decreto (allegato 7) "Al personale docente ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti ovvero in quelle di circolo e di istituto, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni spetta il punteggio relativo alla durata del progetto."

Pertanto, c’è incongruenza tra la dichiarata volontà del Miur di valutare tali attività progettuali solo per i giorni di effettiva prestazione, e le note richiamate, che invece fannor riferimento all’intero periodo. 

Il Miur chiarisce inoltre che i docenti attualmente in servizio potranno far valere il diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge 68/99 entro la prima metà del mese di luglio 2014. 

"5) I docenti beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall’articolo 6, comma 3 – bis, della legge 9 marzo 2006 n. 80, privi dello stato di disoccupazione in quanto attualmente in servizio, potranno far valere la riserva entro la prima metà del mese di luglio, in occasione delle procedure previste dall’art. 9 comma 6 del Bando, le cui modalità operative e scadenze saranno oggetto di apposita nota da parte di questo Ufficio. " Leggi l’articolo

Buone notizie invece per chi è in possesso di diploma di vecchio ordinamento conseguito entro il 31.12.2012 rilasciato da Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati, Accademia nazionale di danza e Accademia Nazionale di Arte drammatica. Il titolo sarà infatti valutato 3 punti.

2) Per il servizio prestato nei Licei Musicali, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica, l’interessato dovrà imputare il servizio a una delle seguenti classi di concorso: A031, A032, o A077.

L’insegnamento di Stori della Musica del Liceo Coreutico, invece, afferisce alla classe di concorso A031.
Ai sensi della legge 228/2012 il diploma di vecchio ordinamento conseguito entro il 31.12.2012 e rilasciato da Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati, Accademia nazionale di danza e Accademia Nazionale di Arte drammatica, è valutato 3 punti ai sensi dell’Allegato 1), lettera C), punto 1) (graduatorie di I e II fascia, escluso strumento musicale) e dell’Allegato 2 punto C1) (graduatorie di III e IV fascia, escluso strumento musicale).

Per ultimo, segnaliamo che il personale interessato a far valutare come servizio di insegnamento il servizio svolto a partire dall’a.s. 2012/13 in attività progettuali Miur – Regioni dovrà dichiarare di aver rilasciato specifica rinuncia ai progetti regionali in quell’anno scolastico, in quanto non valutabili.

1) Ai sensi dell’art. 5 comma 4bis della legge 8 novembre 2013 n. 128, è valutabile come servizio di insegnamento il servizio svolto a partire dall’a.s. 2012/13 in attività progettuali sulla base di apposite convenzioni tra il Miur e le Regioni. Ai fini della valutazione, la durata del progetto non potrà essere inferiore ai tre mesi e superiori agli 8 mesi. La valutazione del servizio spetta anche al personale che nell’a.s. 2012/13 aveva rinunciato alla partecipazione ai progetti medesimi, in quanto all’epoca non valutabili. A tal fine, il personale interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi di legge di aver rilasciato all’epoca specifica rinuncia ai suddetti progetti regionali, con l’espressa motivazione della non valutabilità dei medesimi in sede di graduatorie provinciali e/o di istituto, specificandone la tipologia, il periodo di durata, l’Ufficio e la data in cui sono stati convocati. La suddetta dichiarazione andrà inserita nel campo liberdo della apposita sezione dedicata ai Servizi del modulo domanda, dove dovrà essere indicato il servizio svolto sul progetto (Sez. E per i servizi di I e II fascia, nonchè per lo strumento musicale, Sez. G1 per i servizi di III fascia e fascia aggiuntiva).

La nota Miur del 28 aprile 2014

Guide e consulenza su GaECalcola il punteggio di servizio e titoli

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria