Graduatoria interna di istituto: in quali casi è prevista l’esclusione del docente titolare nella scuola?

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Ogni anno scolastico, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, i Dirigenti scolastici formulano le graduatorie interne di istituto, distinte per classe di concorso , e le affiggono all'Albo dell’istituzione scolastica in modo da renderle pubbliche.

Ogni anno scolastico, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, i Dirigenti scolastici formulano le graduatorie interne di istituto, distinte per classe di concorso , e le affiggono all'Albo dell’istituzione scolastica in modo da renderle pubbliche.

Queste graduatorie servono per l'eventuale individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico successivo, in caso di contrazione nell’organico della scuola e conseguente riduzione del numero di cattedre.

Nelle graduatorie interne di istituto devono essere inseriti esclusivamente i docenti di ruolo titolari nella scuola e non devono e non possono essere inseriti , quindi, le seguenti categorie di docenti:

  • Neo-immessi in quanto sono su sede provvisoria
  • Docenti in utilizzazione e/o assegnazione provvisoria nella scuola, ma con titolarità in un‘altra sede
  • Docenti precari in servizio nella scuola

In presenza di specifiche condizioni, così come esplicitate nell’ipotesi di CCNI 2016/17, è prevista l’esclusione dalla graduatoria interna dei docenti in possesso dei requisiti indicati nell’art 13 comma 2.

I requisiti citati sono rappresentati dalle precedenze previste nell’art. 13 comma 1, ai punti I), III), V) e VII), come chiaramente indicate nel comma succitato:

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.)“

Quindi potranno essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto i docenti che risultano in possesso dei requisiti per usufruire delle seguenti precedenze:

I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Per usufruire di questa precedenza, il familiare disabile al quale il docente presta assistenza, deve avere la certificazione con connotazione di gravità, cioè l’art.3 comma 3 della legge 104/92.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Questa precedenza comprende i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267

Tutti i docenti beneficiari delle precedenze indicate hanno il diritto ad essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto?

Dipende dal tipo di precedenza.

Se è sempre possibile per i beneficiari delle precedenze previste ai punti I) e III), non è sempre vero negli altri casi

Come chiarisce l’art. 13 comma 2 dell’ipotesi di CCNI 2016/17, infatti, “l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza indicata al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito”

Se la scuola di titolarità è ubicata in un comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2016/17, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili E’ utile chiarire e sottolineare che per “posto richiedibile” si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza del docente interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per i beneficiari della precedenza prevista al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Per i beneficiari della precedenza prevista nel punto VII), cioè per i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, così come chiarisce sempre l’art.13 comma 2, l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto si applica solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli enti locali

I docenti esclusi dalla graduatoria interna di istituto non potranno essere in nessun caso dichiarati soprannumerari?

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto consente al docente interessato di non rischiare di essere dichiarato soprannumerario per l’anno scolastico successivo “a meno che la contrazione di organico non

sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento”

Come recita l’art. 13 comma 2, infatti, nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine delle precedenze così come indicate nel succitato articolo.

I docenti beneficiari delle precedenze, fatta eccezione per quella prevista al punto I), e conseguentemente non inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, sono tenuti a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In questi casi, come stabilisce il comma 2 dell’art. 13 alla lettera b): “ il Dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.”

In caso di contrazione in organico che determina la costituzione di una Cattedra Orario esterna ex-novo, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze dalla graduatoria interna di istituto, per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi), ma non per COE costitute tra scuole ubicate nello stesso comune di titolarità. In quest’ultimo caso anche i docenti beneficiari delle precedenze potranno essere inseriti nella graduatoria in base al punteggio concorrendo insieme agli altri docenti per l’assegnazione della COE

Questa disposizione risulta esplicitata nell’ipotesi di CCNI art.12 comma 18:

Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 22, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 22, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.

Nel comma 4 dell’art.13 si sottolinea che “Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze”

In caso di errori nella formulazione delle graduatorie interne di istituto, il docente penalizzato può presentare motivato reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione, così come stabilisce l’art.17 comma 1 dell’ipotesi di CCNI:

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.”

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