Graduatoria interna di istituto: esclusione per assistenza al genitore

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A volte ci chiediamo perchè alcuni colleghi non sono inseriti nella graduatoria interna di istituto. L'assistenza al genitore, a determinate condizioni, può essere uno dei motivi di esclusione.

A volte ci chiediamo perchè alcuni colleghi non sono inseriti nella graduatoria interna di istituto. L'assistenza al genitore, a determinate condizioni, può essere uno dei motivi di esclusione.

L'art. 7/2 del CCNI sulla mobilità dispone che docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Ci concentriamo quindi sul punto V dell'art. 7/1 che è appunto quello che riguarda l'assistenza al genitore disabile.

Punto V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Intanto si chiarisce che l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.

Inoltre qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2015/16, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

Pertanto la prima cosa da prendere in considerazione è se il comune in cui è ubicata la scuola di titolarità del docente coincide con il comune della madre da assistere . Se è così nulla da rilevare. Se non è così il docente in questione per ottenere l'esclusione dalla graduatoria interna dovrà fare domanda di trasferimento volontario presso detto comune. Quindi bisogna porre molta attenzione su questo aspetto.

Dette queste particolarità bisogna ora vedere in quali casi è possibile fruire dell'assistenza al genitore al fini di ottenere la precedenza nei trasferimenti (solo provinciali) e l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto (quest'ultimo è l'aspetto che vi interessa).

La precedenza al punto V riguarda, fra gli altri soggetti, il figlio che assiste, come “referente unico” un genitore portatore di handicap permanente in situazione di gravità.

Riporto di seguito i requisiti che la scuola deve tenere in considerazione per escluderlo dalla graduatoria interna di istituto (fatto salvo quanto detto sopra “ ubicazione scuola/comune dell'assistito “):

  • Intanto la situazione di disabilità del genitore non solo deve essere grave (art. 3 comma 3 ) ma deve avere anche carattere permanente (solo in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità la condizione può riguardare patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria).
  • Poi la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

a) documentata impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

b) impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive , tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.

Pertanto è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

E' importante però precisare che l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli NON è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

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ATTENZIONE:

La convivenza con il genitore disabile non è dunque il requisito per poter fruire dei benefici di cui stiamo trattando, ma solo quello per non dover presentare le autodichiarazioni degli altri familiari.

In conclusione , se il figlio che assiste il genitore è l'unico figlio che convive con quest'ultimo non deve presentare l'autodichiarazione di eventuali fratelli o sorelle; se invece non convive con il genitore oppure vi convive ma non è l'unico figlio, allora la dovrà presentare.

La convivenza con il disabile, infatti, dà solo precedenza al figlio, rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore ma non è condizione essenziale per poter fruire di una eventuale precedenza nelle operazioni di mobilità o dall'esclusione della graduatoria interna di istituto.

c) essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

Pertanto, venendo al quesito, il collega del docente ha ragione,  ma non in relazione alla non convivenza tra disabile e chi lo assiste  (ciò non è infatti un vincolo ) quanto alla presenza del fratello di quest'ultimo che dovrà quindi indicare delle motivazioni oggettive (al pari del coniuge del disabile (se esiste)) e dichiarare quindi di non potersi occupare della madre.

In poche parole per il CCNI non basta che il docente in questione sia l'unico che fruisca dei permessi , perché dal momento che ha un fratello che convive con la madre tocca che questi dimostri di non potersene occupare. Ciò si verificherebbe anche se lo stesso docente vivesse con la madre in quanto comunque non sarebbe l'unico convivente.

Acquisite le autodichiarazioni e ritenutele valide, il docente può essere escluso dalla graduatoria interna di istituto.

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