Graduatoria interna di istituto docenti: punteggio per servizio pre ruolo, continuità, esigenze di famiglia

Di Lalla
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di Paolo Pizzo – La guida riguarda il calcolo del punteggio per la graduatoria interna di istituto con particolare attenzione al calcolo del servizio pre ruolo (o altro ruolo), di continuità nella stessa scuola e per le esigenze di famiglia. Utile anche per le segreterie scolastiche.

di Paolo Pizzo – La guida riguarda il calcolo del punteggio per la graduatoria interna di istituto con particolare attenzione al calcolo del servizio pre ruolo (o altro ruolo), di continuità nella stessa scuola e per le esigenze di famiglia. Utile anche per le segreterie scolastiche.

PREMESSA
Il punteggio da attribuire ai fini della formulazione della Graduatoria interna di istituto segue la stessa tabella di valutazione titoli del trasferimento a domanda (ALLEGATO D – TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI, pag. 101 e seguenti del CCNI 2014/15), con delle sostanziali differenze di calcolo per ciò che riguarda l’anzianità di servizio pre ruolo, in altro ruolo, la continuità di servizio nella stessa scuola e per le esigenze di famiglia.

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CALCOLO DEL SERVIZIO PRE RUOLO

La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, ovvero 3 pp. per ogni anno effettivamente prestato indipendentemente dal numero di anni prestati, mentre nella mobilità d’ufficio e quindi nelle graduatorie interne di istituto viene effettuata nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero (3 pp. per ogni anno effettivamente prestato), il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).

Esempi:
Nel caso della mobilità a domanda: il docente che ha prestato 6 anni di servizio preruolo, ha diritto, per tale servizio, all’attribuzione di punti 18 derivanti dal seguente calcolo: 6 anni x 3 punti = 18 punti.

Nel caso della mobilità d’ufficio e quindi nelle graduatorie interne di istituto: il docente che ha prestato 6 anni di servizio preruolo, ha diritto, per tale servizio, all’attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero) 4 anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) 2 anni x 2 punti = 4 punti
totale: 12 punti + 4 punti = 16 punti.

ANNI DI SERVIZIO SVOLTO IN ALTRO RUOLO

Si tratta degli anni di servizio prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza.
Nel caso della mobilità a domanda: il punteggio svolto in altro ruolo (di qualunque ruolo si tratti) vale sempre 3 pp. per ogni anno prestato.
Si attribuiscono quindi sempre 3 pp.

Se il docente di scuola dell’infanzia ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola primaria (o viceversa) o se un docente di scuola di I grado ha ottenuto il passaggio nel II grado o viceversa:
gli anni trascorsi nel precedente ruolo andranno calcolati 3 pp. per ogni anno prestato (non importa il numero di anni prestati).

Ma la stessa cosa vale per il docente della scuola dell’infanzia (o primaria) che ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola di I grado (o II grado) e viceversa. Anche per questi anni di servizio si attribuiscono 3 pp. per ogni anni prestato indipendentemente dal numero di anni prestati.

Nella graduatoria interna di istituto il calcolo invece cambia a seconda del passaggio di ruolo ottenuto.
Per il passaggio di ruolo ottenuto da infanzia a primaria (e viceversa) gli anni prestati nell’altro ruolo sono considerati sempre 3 pp. per ogni anno prestato.
La stessa cosa vale quando il passaggio è richiesto dal I al II grado (e viceversa).
Non vale però la stessa per il docente della scuola dell’infanzia (o primaria) che ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola di I grado (o II grado) e viceversa.
In questo caso infatti, gli anni svolti in altro ruolo rispetto a quello di attuale appartenenza vanno sommati al pre ruolo.

UN ESEMPIO CHE CHIARISCE IL CALCOLO DA EFFETTUARE NELLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO:

1. docente che ha svolto 5 anni di pre ruolo nella primaria, 5 anni nel ruolo della primaria e nel 2012/13 è titolare nell’infanzia perché ha ottenuto il passaggio di ruolo.

Il calcolo del punteggio nella graduatoria interna è:
1 anno di ruolo nell’Infanzia di attuale titolarità (quello in corso non si conta): 6 pp.
pre ruolo primaria: primi 4 anni: 4×3 = 12; restante 1 anno: 1×2= 2; totale pre ruolo 14 pp.
ruolo svolto nella primaria: 5×3= 15 pp.
totale 35 pp. di servizio (nella domanda di trasferimento volontaria avrebbe invece 6 pp. per l’anno dell’infanzia; 15 pp. (5×3) per gli anni di pre ruolo nella primaria e 15 pp. (5×3) per gli anni di altro ruolo nella primaria totale 36 pp.).

2. docente che ha svolto 5 anni di pre ruolo nella primaria, 5 anni nel ruolo della primaria e nel 2012/13 è titolare nella scuola di II grado (o I grado) perché ha ottenuto il passaggio di ruolo.

Il punteggio nella graduatoria interna è: 1 anno di ruolo nella scuola di II grado (o I grado) di attuale titolarità (quello in corso non si conta): 6 pp.

Vediamo il calcolo degli anni di pre ruolo e altro ruolo:
pre ruolo primaria (5 anni) + ruolo primaria (5 anni): totale 10 anni (in questo caso il servizio di ruolo e quello del pre ruolo non si differenziano come nell’esempio precedente ma si sommano e diventa tutto “pre ruolo” ai fini del calcolo del punteggio nella graduatoria interna di istituto):
primi 4 anni: 4×3 = 12; restanti 6 anni: 6×2= 12; totale ruolo+pre ruolo+altro ruolo 30 pp.
Tali anni di pre ruolo e altro ruolo svolti nella primaria sono quindi equiparati tutti al pre ruolo. Questo perché il docente è attualmente in servizio nel ruolo del II grado (o I grado).

Nella domanda di trasferimento volontaria anche in questo caso come nell’esempio 1 non si farebbe nessuna differenza: il docente avrebbe 1 anno nell’attuale ruolo 6 pp; 15 pp. (5×3) per gli anni di pre ruolo nella primaria e 15 pp. (5×3) per gli anni di altro ruolo nella primaria totale 36 pp.

CONTINUITA’ DEL SERVIZIO

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità:
– entro il quinquennio Punti 2
– oltre il quinquennio Punti 3

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:

C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità
Punti 1

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

NOTA BENE

Nella graduatoria interna di istituto, ai fini dell’individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce per ogni anno (senza il vincolo del triennio) di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità, attribuendo 2 pp. per ciascun anno sino al quinto e 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.

Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

La continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo e dall’assegnazione della sede definitiva.

Pertanto è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

ESEMPI:

1. docente entrata in ruolo nel 2007/08 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2008/09 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:
2008/09 (sede definitiva);
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Non si conta l’anno in corso.
Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 10 pp. (punteggio che viene attribuito anche nel trasferimento a domanda).

2. docente entrata in ruolo nel 2010/11 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2011/12 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:
2011/12 (sede definitiva)
2012/13
Non si conta l’anno in corso.
Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 4 pp. (nessun punteggio viene invece attribuito nel trasferimento a domanda perché il docente non ha ancora maturato il triennio).

ESIGENZE DI FAMIGLIA
A differenza di ciò che accede per i trasferimenti a domanda i cui punteggi per le esigenze di famiglia non si valutano per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”), ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, invece, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. lettera B) e lettera C) valgono sempre; lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

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