GaE, depennamento docenti di ruolo: competenza è del giudice amministrativo. CdS accoglie appello Anief

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Il CdS dà ragione all'Anief sulla competenza di giurisdizione riguardo alla cancellazione dei docenti già di ruolo da tutte le graduatorie ad esaurimento, diverse da quella di immissione in ruolo, stabilendo che in tal caso la competenza è del giudice amministrativo.  

Il CdS dà ragione all'Anief sulla competenza di giurisdizione riguardo alla cancellazione dei docenti già di ruolo da tutte le graduatorie ad esaurimento, diverse da quella di immissione in ruolo, stabilendo che in tal caso la competenza è del giudice amministrativo.  

Anief – Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’ANIEF avverso la sentenza n. 8786/2015 delTAR Lazio che dichiarava difetto di giurisdizione in materia di reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento dei docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Gli Avvocati Sergio Galleano, Vincenzo De Michele e Patrizia Gorgo ottengono ragione in favore dei nostri iscritti che il Ministero dell’Istruzione ha cancellato, per il solo fatto di essere stati immessi in ruolo, da tutte le classi di concorso per cui erano parimenti abilitati einseriti in Graduatoria a Esaurimento. I legali Anief procederanno, ora, all’immediata riassunzione del procedimento innanzi al competente TribunaleAmministrativo per dimostrare l’illegittimità delle disposizioni che escludono i docenti di ruolo pluriabilitati dalle Graduatorie d’interesse.  

Il Consiglio di Stato ha nuovamente dato ragione ai legali Anief sulla giurisdizione del tribunale amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale e concorda con le tesi supportate dal nostro sindacato evidenziando come “appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali della organizzazione”. Annullata, pertanto, la sentenza del Tar del Lazio n.8786/2015 con il quale i Giudici del Tribunale Amministrativo declinavano la competenza a decidere per difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Ordinario.

 Anche per i docenti di ruolo pluriabilitati, dunque, illegittimamente esclusi dalla possibilità di permanere nelle Graduatorie a Esaurimento per altre classi di concorso, il nostro sindacato ha correttamente agito in giudizio e ribadisce il proprio intento di voler tutelare fino in fondo i loro diritti nel pieno rispetto dei principi dettati dalla nostra Costituzione.

Il depennamento degli insegnati di ruolo dalle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso in cui i ricorrenti sono ugualmente abilitati, disposto dal MIUR all’atto dei periodici aggiornamenti annuali delle graduatorie, così come la loro esclusione dalla possibilità di partecipare al concorso ordinario per accedere ad altro ruolo nella scuola pubblica, viola in modo evidente, infatti, principi di rilevanza costituzionale quali quelli meritocratici, dibuon andamento dell’azione amministrativa, di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini agli impieghi pubblici.

 19 maggio 2016

Ufficio Stampa Anief

www.anief.org

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