ANIEF. Le ferie non godute vanno pagate, ancora una sentenza a favore dei precari

Di
WhatsApp
Telegram

La Corte d’Appello dell’Aquila con la sentenza 142/2016 ha accolto l’appello di una docente precaria che chiedeva al Miur il compenso delle ferie maturate e non godute.

La Corte d’Appello dell’Aquila con la sentenza 142/2016 ha accolto l’appello di una docente precaria che chiedeva al Miur il compenso delle ferie maturate e non godute.

Bocciato il blocco imposto dalla Legge di Stabilità 2013. Questa posizione è la stessa ravvisata a suo tempo dal Mef. E da tempo anche dall’Anief, che ha avviato ricorso al giudice del Lavoro a favore del personale precario che ha prestato servizio in scuola statale, dal 2012/13 ad oggi, con contratto a tempo determinato di supplenza breve, fino al termine delle lezioni (anche con eventuale proroga per scrutini e/o esami finali) o fino al termine delle attività didattiche (anche con eventuale proroga per gli Esami di Stato). Perché collocarli in ferie d’ufficio significa voler infierire contro i lavoratori più indifesi. Oltre che non rispettare le indicazioni UE ed contraddire i pareri espressi sullo stesso tema dalla Cassazione.

Marcello Pacifico (presidente Anief): il godimento delle ferie va inteso come momento di 'ricreazione', certamente da non fruire durante la sospensione del servizio. I Paesi che legiferano diversamente, se ne assumo le responsabilità. E devono spiegarne i motivi ai giudici. Motivi che sino ad oggi sono risultati tutt’altro che convincenti.

L’amministrazione scolastica è tenuta a pagare al personale precario le ferie maturate ma non usufruite: a confermare questa tesi è stata la Corte d’Appello dell’Aquila, che con la sentenza 142/2016 dell’11 febbraio 2016 ha accolto l’appello di una docente precaria che chiedeva al Ministero dell’Istruzione il compenso delle ferie maturate e non godute. E bocciato il blocco imposto dalla Legge di Stabilità 2013, in particolare l'articolo 54 della Legge n. 228/12.

La ricorrente riteneva che la sentenza andava impugnata perchè priva di pertinenti motivazioni, per la violazione dell’articolo 1 comma 56 della legge 228 del 2012 con la quale si stabilisce la spettanza del compenso delle ferie maturate e non godute e per l’ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte d’Appello ha dato piena ragione al docente, spiegando, riporta la rivista Orizzonte Scuola, che “la materia del contendere non attiene affatto a quella erroneamente ritenuta nella sentenza gravata, la cui motivazione concerne altra questione relativa alla scadenza dei contratti a termine nella scuola alla data del 30 giugno piuttosto che alla data del 31 agosto, ma la spettanza dell’indennità per ferie maturate e non godute in favore di docente a tempo determinato”.

Del resto, i riferimenti normativi e contrattuali parlano chiaro: “l’articolo 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che le ferie non godute dal personale assunto a tempo determinato vanno liquidate alla fine del contratto di lavoro e la fruizione delle ferie nei periodi di sospensioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria”. Allo stesso modo, “l’articolo 1 della Legge di Stabilità 2013 stabilisce che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ma il comma non si applica ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche o delle lezioni”.

La Corte d’Appello abruzzese ha stabilito, quindi, che “fino alla data del 1 settembre 2013, al docente a tempo determinato che non abbia usufruito delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche continui ad applicarsi la normativa contrattuale che consente il pagamento delle ferie non godute”.

Questa posizione è la stessa ravvisata a suo tempo dal Ministero dell’Economia. E da tempo anche dall’Anief, che ha avviato ricorso al giudice del Lavoro a favore del personale precario che ha prestato servizio in scuola statale negli anni scolastici 2012/13, 2013/14, 2014/15 e/o 2015/16 con contratto a tempo determinato di supplenza breve, fino al termine delle lezioni (anche con eventuale proroga per scrutini e/o esami finali) o fino al termine delle attività didattiche (anche con eventuale proroga per gli Esami di Stato). Perché collocare in ferie d’ufficio durante tali periodi i docenti e Ata precari, al termine del loro rapporto di lavoro, significa voler infierire contro i lavoratori più indifesi. Oltre che non rispettare le indicazioni UE, in particolare la Direttiva Comunitaria n. 2033/88, e contraddire i pareri espressi sullo stesso tema dalla Cassazione.

Il ricorso si propone il risarcimento del danno derivante dalla dalla mancata monetizzazione delle ferie nell'a.s. 2012/13, nonostante quell'anno fosse in realtà escluso da tale divieto ai sensi della L. 228/2012. Per gli anni scolastici successivi, invece, viene chiesto ai giudici di sollevare eccezione di legittimità costituzionale sulla norma (art. 1 commi 54 e 55 L. 228/2012) che impedisce la monetizzazione delle ferie a decorrere dall'a.s. 2013/14.

Di recente, il giovane sindacato ha anche avviato la rilevazione del danno subito dai precari nell’a.s. 2012/13 – la cosiddetta richiesta di “accesso agli atti” – a causa della mancata monetizzazione delle ferie non fruite, nonostante la Legge 228/2012 la facesse decorrere solo dall’a.s. 2013/14: è stata quindi anche disposta, gratuitamente, l’istanza di accesso agli atti da inviare alla scuola di servizio nell’anno interessato, propedeutica alla presentazione del ricorso.

A tale scopo, Anief mette gratuitamente a disposizione dei precari un modello di istanza di accesso agli atti per chiedere alla scuola di servizio dell’a.s. 2012/13 il computo esatto delle ferie maturate e non fruite, utile per dimostrare e quantificare il danno subito dalla loro mancata monetizzazione.

La fruizione delle ferie da svolgersi esclusivamente nei periodi di effettiva ‘distrazione’ dal servizio lavorativo – ribadisce Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è un principio conclamato e riconosciuto da tutti i Paesi moderni: il godimento delle ferie va inteso come momento di 'ricreazione', certamente da non fruire durante la sospensione del servizio. I Paesi che legiferano diversamente, se ne assumo le responsabilità. E devono spiegarne i motivi ai giudici. Motivi che sino ad oggi sono risultati tutt’altro che convincenti”.

Per avere maggiori informazioni e supporto sindacale sul tema del pagamento delle ferie non godute, tutti i dipendenti della scuola precari possono inviare una e-mail a [email protected]

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri