Ferie per motivi personali o familiari. FSI Scuola: i Dirigenti Scolastici non possono negarli

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Non tolleriamo più – così afferma il vice coordinatore della FSI SCUOLA, Dott.ssa  Regis Anna Maria – le numerose violazioni dell'art.15 c.2 del CCNL Scuola 2006/09 –2007 poste in essere dalle istituzioni scolastiche, che si traducono in un disconoscimento inaccettabile dei diritti fondamentali del personale della scuola, che lamenta  la mancata concessione di ferie per motivi personali e familiari.

Non tolleriamo più – così afferma il vice coordinatore della FSI SCUOLA, Dott.ssa  Regis Anna Maria – le numerose violazioni dell'art.15 c.2 del CCNL Scuola 2006/09 –2007 poste in essere dalle istituzioni scolastiche, che si traducono in un disconoscimento inaccettabile dei diritti fondamentali del personale della scuola, che lamenta  la mancata concessione di ferie per motivi personali e familiari.

Riteniamo opportuno che l'amministrazione centrale inviti i Dirigenti Scolastici ad interpretare correttamente e ad adempiere il CCNL Scuola.

Come è noto infatti,  l'art. 15 c. 2  del suddetto contratto recita che: “ Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma";  

ciò significa che il personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – fruisce  dei sei giorni di ferie durante l'attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 13, comma 9 ferie (…la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti).”

Tale disposizione infatti, non può essere confusa con quanto disposto dall'art. 1, comma 54 della legge n. 228/2012 che dispone espressamente che : “Il personale docente di tutti i  gradi  di  istruzione  fruisce delle ferie nei giorni di  sospensione  delle  lezioni  definiti  dai calendari scolastici regionali, ad  esclusione  di  quelli  destinati agli scrutini, agli esami  di  Stato  e  alle  attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione  delle  ferie  è consentita per un periodo non superiore  a  sei  giornate  lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che  se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri  aggiuntivi  per  la finanza pubblica”.

Giova osservare inoltre, come nel comma citato e in quelli successivi ( co.55 e co.56) non si rinviene alcuna deroga o divieto alla possibilità di fruire dei sei giorni di ferie come permesso per motivi familiari o personali da parte del personale docente a tempo indeterminato, che resta legittimato a richiedere, una volta terminati i 3 giorni di permesso retribuito, i 6 giorni di ferie alle stesse condizioni di cui all'art. 15 c.2 del CCNL Scuola 2006/2009 . Infine appare di tutta evidenza, che dato che i sei giorni, da un punto di vista giuridico, vanno considerati sempre e comunque “ferie” , nel caso fossero fruiti come “permessi per motivi familiari o personali” dovranno essere comunque decurtati dal totale dei giorni di ferie annualmente spettanti al personale docente.

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