Esenzione Imu scuole: si deve provare il no-profit

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L’esenzione per il pagamento dell’Imu-Ici spetta a quegli immobili che non svolgono un’attività commerciale e l’onere di provare l’attività no-profit spetta al contribuente.

L’esenzione per il pagamento dell’Imu-Ici spetta a quegli immobili che non svolgono un’attività commerciale e l’onere di provare l’attività no-profit spetta al contribuente.

Questo è quanto spiega la Corte di Cassazione in riferimento al tema, sempre caldo, di Ici e Imu per le scuole paritarie. Il caso in questione riguarda due scuole paritarie di Livorno cui la suprema Corte ha  annullato  la sentenza perché le motivazioni della stessa non erano state sufficientemente motivate dal giudice d’appello che dovrà, a questo punto rivalutare entrambe le sentenze.

Il presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, ricorda che l’esenzione sull’imposta è regolata da una normativa che prevede il no profit le cui regole sono state oggetto di una indagine comunitaria per sospetti aiuti di Stato agli enti della Chiesa che avrebbero potuto portare ad una esenzione dell’imposta sugli immobili non abbastanza rigorosa. Questo avrebbe potuto provocare una grossa contraddizione con i principi della concorrenza e proprio per questo il presidente della Suprema Corte rimanda la decisione sulle sentenze ai giudici d’appello per motivare largamente le decisioni prese per evitare la procedura di infrazione delle regole in linea con i criteri UE.




L’esigenza primaria è quella di chiarire la differenza tra scuole paritarie e quelle che non lo sono e, di conseguenza, chiarire il concetto di attività commerciale soggetta al pagamento di Ici e Imu.

La distinzione tra attività commerciale e attività non commerciale ai fini dell’esenzione della tassa sugli immobili non può essere desunta sulla base a ciò che attestano i documenti sull’attività dell’immobile ma vanno analizzate in concreto poiché anche quelle attività che rientrano nell’elenco delle esenzioni, tra cui l’istruzione, se svolte con modalità commerciali fanno scattare l’obbligo di pagamento dell’imposta.

Il fatto rivelatore dell’esercizio di attività commerciale può essere rappresentato dalla retta imposta agli alunni. In tal senso non fa  testo neanche il fatto che il bilancio della scuola sia in perdita poiché quando il servizio è svolto in modo gratuito il carattere imprenditoriale va escluso a priori.

Nel caso delle scuole paritarie, che prevedono quindi il pagamento di una retta da parte degli studenti, il regolamento dell’Economia stabilisce che si tratta di attività non commerciale, esente quindi dal pagamento dell’Imu, quando la retta media pagata per gli studenti non superi il costo medio per studente fissato dal Miur in 5.739,17 euro per le scuole materne e 6,914,17 euro per le superiori.

In questo modo si fissa in confine tra attività commerciale e non commerciale.

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