Esami di Stato 2016. Terza prova: criteri predisposizione, numero discipline, accertamento lingua straniera

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La terza prova scritta è disciplinata dal DM n. 429/2000 (d'ora in poi Decreto) ed è predisposta  dalla commissione, come detta l'articolo 19 dell'O.M. n. 252 del  19 aprile 2016

La terza prova scritta è disciplinata dal DM n. 429/2000 (d'ora in poi Decreto) ed è predisposta  dalla commissione, come detta l'articolo 19 dell'O.M. n. 252 del  19 aprile 2016

La commissione, in coerenza con il documento del consiglio di classe:

  • definisce  la durata della prova sulla base delle caratteristiche e della complessità della prova stessa;
  • definisce la struttura della prova, cioè la tipologia di quesiti costituenti la medesima, entro venerdì 24 giugno 2016; 
  • predispone la prova il giorno stesso dello svolgimento, cioè il 27 giugno: ciascun componente della commissione, coinvolto nella prova, avanza le proprie proposte, che devono essere formulate in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova.

Il Presidente stabilisce, ove necessario, l'orario di svolgimento della prova per ciascuna commissione e ne dà comunicazione all'albo della scuola (non si possono comunicare le materie oggetto della prova).

La data della terza prova scritta nei Licei artistici, considerata la durata della seconda prova (durata massima 3 giorni, per 6 ore al giorno e con esclusione del sabato), è stabilita dal Presidente.

La prova coinvolge al massimo 5 discipline, relativamente alle quali deve essere presente in commissione personale docente fornito del prescritto titolo, ai sensi della normativa vigente.

Riguardo al numero di discipline da coinvolgere, lo scorso anno scolastico, in seguito ad una lettura restrittiva di quanto previsto dall'O.M. n.11/2015,  il MIUR ha dovuto chiarire che le discipline non devono essere necessariamente cinque, ma possono  esserlo per cui la prova va bene anche con 4 discipline.

La prova può essere costituita da una sola delle seguenti tipologie  (ampiamente descritte all'articolo 2 del Decreto), ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e C) che possono essere utilizzate anche cumulativamente:

  1. non più di 5 argomenti per la trattazione sintetica;
  2. da 10 a 15 quesiti a risposta singola;
  3. da 30 a 40 quesiti a risposta multipla;
  4. non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
  5. non più di 2 casi pratici e professionali;
  6. 1 progetto.

Qualora le tipologie b e c vengano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.

La scelta della tipologia della prova deve necessariamente avvenire in coerenza con quanto indicato nel documento del consiglio di classe.

Nell'ambito della terza prova la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, così come descritti nel documento del consiglio di classe.

L'accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera tramite la metodologia CLIL, deve avvenire secondo le modalità con cui tale insegnamento è stato impartito nel corso dell'anno scolastico, così come si evince dal documento del consiglio di classe.

La terza prova, negli istituti in cui la lingua straniera è oggetto della seconda prova scritta (licei linguistici e corsi del settore economico dell’istruzione tecnica, in cui è obbligatorio lo studio di più lingue straniere), potrà comprendere una o più lingue straniere diverse da quella oggetto della seconda prova. In questo caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto (al massimo 5 discipline: la lingua rientra nel computo delle cinque o quattro materie).

Negli altri istituti e indirizzi, in cui la lingua straniera non è oggetto della seconda prova scritta, è possibile coinvolgere nella terza prova, quale o quali discipline specifiche,  una o più lingue straniere studiate dai singoli alunni nell’ultimo anno di corso. In questo caso si applicano gli articoli 2 e 3 del Decreto (per cui ad esempio non è possibile cumulare tipologie di prove differenti, ad eccezione di quelle previste dall'articolo2 lettere b) e c).

Qualora la commissione non coinvolga la/le lingua/e nella terza prova, come disciplina/e specifica/specifiche, e proceda al solo accertamento della conoscenza linguistica (limitatamente a una sola lingua), si applica l’articolo 4 del Decreto.

Lo speciale di OS.it sugli esami di Stato

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