Esami di Stato 2016. Rinuncia all’incarico di commissario o Presidente, chi provvede alle sostituzioni

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I componenti delle commissioni degli esami di Stato non possono rifiutare o lasciare l'incarico, a meno che non siano legittimamente impossibilitati per motivi  documentabili e accertabili (articolo 11 dell'OM n. 252/2016). 

I componenti delle commissioni degli esami di Stato non possono rifiutare o lasciare l'incarico, a meno che non siano legittimamente impossibilitati per motivi  documentabili e accertabili (articolo 11 dell'OM n. 252/2016). 

La sostituzione del presidente e dei commissari esterni è di competenza dell'USR, mentre quella dei membri interni del dirigente scolastico.

Le eventuali sostituzioni, da effettuarsi sin dall'insediamento della commissione e dalla riunione plenaria, sono disciplinate dall'articolo 16 del DM n. 6/2007:

  1. I dirigenti preposti all’Ufficio Scolastico regionale provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto,ove possibile, dell’elenco dei non nominati, distinto per sede di servizio e di residenza, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli. 
  2. Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione. 
  3. Qualora ciò non si renda possibile, il capo d'istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata. 
  4.  Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta.

L'USR, dunque, per la sostituzione dei commissari esterni e del presidente deve tener conto dell'elenco dei docenti non nominati, a meno che non vi siano docenti che abbiano titolo a sostituire il commissario assente. In tal caso o nel caso in cui nessuno dei non nominati accetti, si ricorre alle domande di messa a disposizione per la sostituzione dei commissari esterni.

Dette domande di messa a disposizione sono presentate da quei docenti non obbligati a presentare domanda in qualità di commissario esterno o che, pur avendone avuto facoltà, non l'abbiano presentata, dichiarandosi poi disponibili a sostituire i commissari assenti, o da coloro i quali sono in possesso del titolo di studio richiesto. 

Il Dirigente scolastico, invece, per la sostituzione dei commissari interni, deve prima individuare il sostituto tra i docenti in servizio nella scuola (docente della stessa materia e dello stesso o diverso corso, anche se impegnati in altra commissione sempre come commissari interni) e poi, nel caso ciò non fosse possibile, nominarlo dalle graduatorie d'Istituto.

In caso di sostituzione, leggiamo ancora nel suddetto articolo 16, comma 4,  deve essere garantita la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta.

Ricordiamo che i docenti utilizzabili per la sostituzione dei commissari interni (quindi coloro i quali insegnano discipline oggetto d'esame, o che possiedono i titoli per farlo, e non sono stati nominati commissari esterni), devono stare a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2016 (articolo 11 comma 4 dell'OM), assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte: tali docenti, dunque, possono non essere presenti fisicamente a scuola ma devono essere disponibili per eventuali sostituzioni.

Se un commissario, infine, dovesse lasciare l'incarico (fermo restando che ciò è possibile solo per motivi documentabili e accertabili), dopo lo svolgimento delle prove scritte, deve essere sostituito, in tempo utile, per la restante durata delle operazioni d'esame.

Lo speciale di OS.it sugli esami di Stato

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