Esami di Stato 2016. Lunedì 20 giugno riunione plenaria e preliminare: chi fa cosa?

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Una breve guida sulla prima riunione per gli esami di Stato 2016.

Una breve guida sulla prima riunione per gli esami di Stato 2016.

Riunione Plenaria

Il Presidente, i commissari esterni e i membri interni della commissione, o meglio di ciascuna classe/commissione, si riuniscono in seduta plenaria, secondo l'articolo  12 dell'O.M. n. 252 del  19  aprile 2016, lunedì 20 giugno 2016 alle ore 8.30.

Il Presidente o, in sua assenza, il componente più anziano d'età verifica la composizione della commissione e la presenza dei commissari; qualora riscontri l'assenza di uno o più commissari esterni e/o del Presidente, ne comunica i nominativi all’Ufficio Scolastico Regionale competente per la relativa sostituzione; qualora, invece, riscontri l'assenza di uno o più commissari interni, ne comunica i nominativi al dirigente scolastico dell'Istituto sede d'esame, cui spetta il compito di provvedere alla sostituzione.

Nel corso della riunione plenaria, le commissioni stabiliscono il diario delle operazioni; a tal fine il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna classe/commissione:

  • fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni;
  • individua e definisce l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della terza prova;
  • individua e definisce l'ordine di successione tra le due commissioni per le operazioni, che devono essere realizzate separatamente, di valutazione degli elaborati e valutazione finale;
  • individua e definisce, nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o in cui vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse e aventi membri interni operanti separatamente, l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale; qualora i sopra citati docenti facciano parte, sempre in qualità di membri interni, di un'altra commissione, il Presidente concorderà il calendario delle operazioni con il collega dell'altra commissione. 

Al fine di garantire la regolare funzionalità delle commissioni e l'uniformità dei criteri operativi e di valutazione, i Presidenti  hanno l'obbligo di partecipare ad apposite riunioni predisposte dall'USR competente. 

Riunione preliminare

Nel corso della riunione preliminare, articolo 15 dell'Ordinanza, il Presidente:  
 

  • può nominare (nomina che per prassi si effettua sempre) un suo sostituto (il vice presidente) tra i commissari interni o esterni, il quale deve essere unico per tutta la commissione (ossia per tutte e due le classi/commissioni); in casi di necessità, opportunamente motivate, il Presidente può nominare due vice presidenti, uno per ciascuna classe/commissione;
  • sceglie, per ciascuna classe/commissione e tra i membri interni o esterni,  un segretario che ha il compito di verbalizzare i lavori collegiali; il verbale della riunione plenaria va riportato nella verbalizzazione di ciascuna classe/commissione.

I commissari, sia interni che esterni, e il Presidente devono dichiarare per iscritto: a) se hanno istruito (o meno) privatamente i candidati assegnati alla commissione; b) l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporti di coniugio con i candidati. 

Qualora il Presidenti accerti che un componente della commissione abbia istruito uno o più candidati, ovvero abbia vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado o di coniugio, deve comunicarlo all’Ufficio scolastico regionale per la necessaria sostituzione.

Ciascuna classe/commissione, nel corso della seduta preliminare o anche in riunioni successive, esamina gli atti e i documenti relativi ai candidati interni ed esterni:

a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegati i documenti necessari a rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
f) per i candidati esterni, l’esito dell'esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
g) documento finale del consiglio di classe, compresa la documentazione consegnata dall’istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella Regione Lombardia e in possesso del diploma di IeFP quadriennale e la documentazione per il corso annuale nelle Province Autonome di Trento e Bolzano dei candidati  in possesso del diploma di IeFP quadriennale; 
h) documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità,  al fine di individuare gli alunni disabili che sostengono l’esame con le prove differenziate di cui all’ordinanza ministeriale del 2001 n. 90;
i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), per individuare gli eventuali alunni che sostengono l’esame con le prove differenziate;
j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione. 

Se nella documentazione dei candidati il Presidente riscontra delle irregolarità insanabili, le comunica al Ministero, che adotterà i relativi provvedimenti, e il candidato è ammesso a sostenere gli esami di Stato con riserva; se le irregolarità sono sanabili da parte dell'Istituto, il Presidente le comunica al dirigente scolastico, invitandolo a regolarizzarle tempestivamente; se le irregolarità riscontrate sono sanabili dal candidato, il Presidente lo invita a regolarizzare la documentazione entro un preciso termine.

La commissione, ancora nel corso della riunione preliminare, definisce termini e modalità  d'acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati per l'avvio del colloquio.

Sempre nell'ambito della riunione preliminare o anche in riunioni successive, la commissione:

  • stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;
  • individua i criteri di conduzione e di valutazione e le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo conto di quanto stabilito dalla suddetta O.M. (articolo 21) ;
  • determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti;
  • definisce i criteri per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico ai candidati esterni in possesso di crediti formativi (articolo 8 comma 11 OM), fermo restando il limite di 25 punti totali di credito;
  • definisce i criteri per l’attribuzione della lode, tenendo conto di quanto stabilito dalla prima citata ordinanza (articolo 26) .

Ricordiamo che nelle scuole sedi di seggio elettorale la riunione preliminare si svolgerà il 21 giugno. Consigliamo ai colleghi di informarsi per conoscere la situazione della scuola. La nota Miur

Lo speciale di OS.it sugli esami di Stato
 

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