Esami di Stato 2016. Commissari e Presidente possono assentarsi per un solo giorno, altrimenti verranno sostituiti. I criteri

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Cosa s'intende per assenza temporanea?

Cosa s'intende per assenza temporanea?

Per assenza temporanea si intende un'assenza non superiore ad un giorno; tale assenza deve essere dovuta a motivi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

Vediamo quali sono i casi in cui detta assenza permette la prosecuzione delle operazioni d'esame e quelli in cui è necessario sospenderle.

E' possibile proseguire le operazioni d'esame, in caso di assenza di un commissario, nel corso della correzione delle prove scritte, purché siano presenti il presidente o il suo sostituto e i commissari della prima e della seconda prova scritta; nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, è necessaria la presenza di almeno due commissari per area.

Le operazioni d'esame, in caso di assenza di un commissario o del Presidente, devono necessariamente essere sospese durante lo svolgimento dei colloqui. 

Il colloquio, infatti, deve svolgersi  in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione che procede all’attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato (articolo 11 comma 7 dell'OM n. 252/2016).

In caso di assenza temporanea del Presidente, è possibile effettuare quelle operazioni d'esame che non richiedono il collegio perfetto, ossia la presenza dell'intera commissione, purché sia presente il suo sostituto.

Le assenze temporanee di commissari e presidente delle commissioni degli esami di Stato sono state oggetto di un'apposita nota ministeriale, la n. 6015 dell’11 giugno 2007, in cui si chiarisce, come suddetto, che: 

  • per assenza temporanea debba intendersi un'assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno (come chiarito anche dalla circolare ministeriale 18 giugno 1999, n. 157);
  • si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative alla correzione delle prove scritte sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. 

La nota riporta, inoltre, alcune delle operazioni che richiedono la presenza dell'intera commissione: 

  • formulazione dei criteri di correzione e di valutazione delle prove scritte e del colloquio; 
  • correzione della terza prova scritta e attribuzione del relativo punteggio; 
  • attribuzione del punteggio alla prima e alla seconda prova scritta; 
  • colloqui;

Rientra, naturalmente, tra le suddette operazioni la valutazione finale, che va effettuata alla fine dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

Come avvengono le sostituzioni. Vai all'articolo

Lo speciale di OS.it sugli esami di Stato

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