Esami di Stato 2016. Alunni con DSA, prove scritte: misure compensative e dispensative, conseguimento (o meno) del titolo di studio

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I candidati con DSA ammessi agli esami di Stato possono conseguire il titolo di studio o, alternativamente, la certificazione delle conoscenze, competenze e crediti formativi acquisiti. 

I candidati con DSA ammessi agli esami di Stato possono conseguire il titolo di studio o, alternativamente, la certificazione delle conoscenze, competenze e crediti formativi acquisiti. 

L'OM n. 252/2016, disciplina l'esame di Stato di detti candidati all'articolo 23, che richiama la legge n.170/2010, il DM n.5669 del 12 luglio 2011, attuativo della medesima legge, e  le Linee Guida allegate al DM, costituenti la normativa di riferimento per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento.

Ricordiamo che, alla luce della suddetta normativa, i candidati con DSA sono riconosciuti come tali, previa diagnosi clinica rilasciata dal Servizio sanitario nazionale (SSN) o, nelle Regioni in cui non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal SSN, da strutture private accreditate, come leggiamo all'articolo 3 comma 1 della sopra citata legge.

La commissione predispone modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, coerenti con la documentazione presente nel documento del consiglio di classe e con il PDP.

Nello svolgimento dello prove scritte, gli alunni con DSA possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato, di cui all'articolo 5 del DM n. 5669/11:

La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

Gli strumenti compensativi, che possono essere utilizzati nel corso dell'anno scolastico e previsti nel PDP, sono indicati nelle suddette Linee Guida – capitolo 4.3.1.

In sede di esami di Stato è, pertanto, possibile far utilizzare i seguenti strumenti compensativi:   

  • Dispositivi in cui registrare la prova/e in formato MP3;
  • Lettura da parte di un componente della commissione delle prove scritte per facilitarne la comprensione;
  • Sintetizzatore vocale (in questo caso la commissione trascrive il testo su supporto informatico);
  • Qualsiasi altra apparecchiatura e strumento informatico utilizzato nel corso dell'anno scolastico.

Oltre ai suddetti strumenti, sempre in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, sarebbe opportuno prevedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove, prestare attenzione all'accertamento della lingua straniera nell'ambito della terza prova, non discostandosi dalle modalità utilizzate nel corso dell'anno scolastico, e adottare criteri di valutazione delle medesime attenti più al contenuto che alla forma.

L'articolo 6 comma 5 del DM n. 5669/11 prevede che l'alunno con DSA possa essere dispensato dalle prove scritte in lingua straniera, seguendo comunque un percorso didattico ordinario. In tali casi, in sede di esami di Stato, qualora la seconda prova scritta sia in lingua straniera, il candidato sostiene una prova orale sostitutiva di quella scritta, che deve essere svolta al termine della detta prova o in un giorno successivo.

La commissione predispone la prova orale sostitutiva, in base a quanto previsto nel PDP sia riguardo alle modalità di svolgimento che ai contenuti; la valutazione della prova (sempre in quindicesimi) avviene sulla base di criteri precedentemente stabiliti.

Se la lingua straniera è coinvolta nella terza prova, la commissione fa svolgere all'alunno una prova orale sostitutiva, che deve essere svolta al termine della detta prova o in un giorno successivo.

I risultati della prova orale sostitutiva sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

I candidati dispensati dalle prove scritte in lingua straniera conseguono comunque il titolo di studio, ossia il diploma.

L'articolo 6 comma 6 del DM n. 5669/11 prevede che l'alunno con DSA possa essere esonerato, in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In quest'ultimo caso, l'allievo non consegue il titolo di studio ma l'attestazione dell'indirizzo seguito, del curricolo, delle conoscenze, delle competenze e degli eventuali crediti formativi acquisiti, ai sensi dell'articolo 13 commi 1  e 2 del DPR n. 323/98.

L'alunno, dispensato dall'insegnamento delle lingue straniere, che ha seguito un percorso didattico differenziato, svolge prove differenziate coerenti con il percorso svolto finalizzate al rilascio dell'attestazione di cui sopra.

(Abbiamo parlato di dispensa dalle prove scritte e di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere in "Alunni con DSA. Dispensa/esonero insegnamento lingue straniere: casi, condizioni, esami di Stato")

Gli alunni con DSA, che seguono una programmazione differenziata, possono essere dispensati da una o più prove scritte, quindi in tal caso sono ammessi direttamente all'esame orale.

Nel tabellone si riportano le prove scritte effettivamente sostenute, mentre per quelle non svolte ci si comporterà come per i candidati assenti.

Il riferimento alle prove differenziate non va riportato nel tabellone ma sono nella suddetta attestazione.

Nel caso in cui siano presenti allievi con BES, non certificati e formalmente individuati dal consiglio di classe, la commissione tiene in considerazione gli elementi risultanti dal PDP. Per questi candidati è possibile prevedere l'uso di strumenti compensativi ma non dispensativi. 

Lo speciale di OS.it sugli esami di Stato

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