Esami di Stato 2016. Alunni disabili: prove scritte, colloquio e conseguimento (o meno) del titolo di studio

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Gli allievi disabili ammessi all'esame di Stato possono conseguire il titolo di studio o, in alternativa, l'attestazione delle conoscenze, competenze e crediti formativi acquisiti.

Gli allievi disabili ammessi all'esame di Stato possono conseguire il titolo di studio o, in alternativa, l'attestazione delle conoscenze, competenze e crediti formativi acquisiti.

L'OM n. 252/2016 disciplina gli esami di Stato degli allievi disabili all'articolo 22, che richiama il DPR n. 323/1998 (articoli 6 e 13), e fa una distinzione tra alunni che hanno seguito una programmazione personalizzata ma comunque coerente con quella della classe (ad esempio per obiettivi minimi per tutte o alcune discipline), e alunni che hanno seguito una programmazione differenziata.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto all’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della commissione, sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe e sentito il parere della commissione. 

Gli allievi disabili che hanno seguito una programmazione personalizzata ma attinente a quella della classe, in sede d'esami di Stato, svolgono prove equipollenti a quelle degli altri alunni.

Dette prove, il cui fine è quello di facilitare il compito dell'allievo disabile, devono permettere comunque di verificare il possesso di conoscenze e competenze tali da conseguire il titolo di studio, ossia il diploma.

Per lo svolgimento delle prove si può far seguire l'allievo, sempre se la commissione lo ritenga necessario, dagli operatori che lo hanno seguito durante tutto il corso dell'anno. 

E' possibile concedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle varie prove, tuttavia l'allungamento dei tempi non può determinare l'aumento del numero dei giorni d'esame, tranne in casi eccezionali.

Le prove equipollenti sono predisposte dalla commissione (che può anche avvalersi di personale esperto), sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe e secondo quanto previsto nel PEI, quindi in assoluta coerenza con il percorso svolto dall'allievo. 

Nel caso di alunni non vedenti le prove equipollenti, cioè la prove ministeriali trascritte in braille,  sono inviate direttamente dal MIUR, così come per gli ipovedenti, per i quali il Ministero, sempre su richiesta delle scuole, invia i testi in formato ingrandito.  

Facciamo alcuni esempi di prove equipollenti; sono tali: 

i testi della prima e della seconda prova scritta in linguaggio braille (trasmessi dal Ministero) o la trascrizione di detti testi su supporto informatico per i non vedenti che non conoscono il linguaggio braille;

l'utilizzo del computer, per far svolgere la medesima prova dei compagni, o la dettatura della prova da parte del docente di sostegno;

le prove ministeriali rielaborate in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie;

le prove con contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero, fermo restando che esse devono permettere di verificare la preparazione culturale e professionale del candidato e devono essere coerenti con il percorso svolto dallo stesso sia sul piano dei contenuti che delle modalità e tempi di svolgimento.

Quanto al colloquio, può essere svolto anche mediante prove scritte, test o qualsiasi strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore, che medi tra il candidato e l’esaminatore. Nel caso di un allievo audioleso, ad esempio, un docente o un assistente o un operatore mediatore traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale  e, al contrario, il linguaggio gestuale dell’alunno in linguaggio verbale comprensibile all'insegnante.

Per quanto riguarda gli alunni che hanno seguito una programmazione differenziata  rispetto a quella della classe, essi devono sostenere prove differenziate e coerenti con il percorso svolto, così come risultante dal PEI.

Detti alunni non conseguono il diploma ma ottengono una attestazione del percorso seguito, ai sensi dell'articolo 13 commi 1  e 2 del DPR n. 323/98:

1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. Qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

L'attestazione, dunque, riporta l'indirizzo seguito, il curricolo, le conoscenze, le competenze e gli eventuali crediti formativi acquisiti.

Le prove sono predisposte dalla commissione in riferimento ai contenuti affrontati dall'alunno nel corso dell'anno scolastico e secondo le consuete modalità e tempi di svolgimento.

Gli allievi, che seguono una programmazione differenziata, possono essere dispensati da una o più prove scritte, quindi in tal caso sono ammessi direttamente all'esame orale.

Nel tabellone si riportano le prove scritte effettivamente sostenute, mentre per quelle non svolte ci si comporterà come per i candidati assenti.

Il riferimento allo svolgimento di prove differenziate non deve essere riportato nel tabellone ma soltanto nell'attestazione suddetta.

Lo speciale di OS.it sugli esami di Stato

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