Esami scuola media: opportuna la partecipazione del docente di strumento musicale al colloquio di tutti gli alunni?

Di Lalla
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Stefano Pastor – Il DM 201/99, che norma i corsi a indirizzo musicale nella scuola media, recita all’art. 7: “L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.

Stefano Pastor – Il DM 201/99, che norma i corsi a indirizzo musicale nella scuola media, recita all’art. 7: “L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.

Tale prescrizione non specifica se quel ciascun alunno è riferito agli alunni della classe o a quelli assegnati al singolo strumento, tuttavia l’espressione di un giudizio analitico sul livello di apprendimento sembra, senza dubbio, riferirsi all’attività di strumento appunto, attività per cui il docente è competente esclusivamente per i propri alunni in quanto inadeguato tecnicamente a valutare gli alunni assegnati ad altri strumenti, se non per un giudizio più generico e meno tecnico. Del resto, il legislatore indica qui l’insegnante di strumento e non già gli insegnanti che, come vedremo, sarebbero tutti tenuti, se presenti, ad esprimere un voto, fatto che renderebbe opportuna la formulazione dell’articolo al plurale, cioè gli insegnanti di strumento musicale (…) esprimono un giudizio e via dicendo.

Nella stessa direzione sembra andare il già citato DL 297/94 che, all’art. 177, comma 2 stabilisce: “Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione”.

Pare evidente che motivati giudizi analitici per ogni disciplina possono essere, nel caso della pratica strumentale, esclusiva competenza del singolo insegnante di strumento, sia che si adotti un unico voto per tale disciplina e sia anche che si esprimano voti separati per la pratica strumentale e per l’attività d’insieme.

Infatti, di consuetudine, ogni insegnante di strumento tiene un registro in cui sono inseriti soltanto gli alunni assegnati al proprio strumento.

Ne consegue che l’espressione di un motivato giudizio analitico risulterebbe non supportata da quella fondamentale documentazione costituita dal registro di materia. A ciò si aggiunga il fatto che per circa metà anno scolastico le lezioni d’insieme si svolgono a strumenti separati con ogni docente a svolgere attività didattica esclusivamente con gli alunni a lui assegnati, mentre nelle lezioni che coinvolgono tutta la classe, di norma, un solo docente dirige l’orchestra mentre gli altri si occupano quasi esclusivamente di supportare e correggere gli alunni del proprio strumento, mettendo le proprie specifiche conoscenze al servizio della sezione orchestrale di propria competenza.

Quindi la frammentazione del registro, le poche lezioni effettivamente svolte a classe riunita e la natura dell’attività svolta non consentono una conoscenza approfondita degli alunni di altri strumenti né, tantomeno, questa situazione consente la dotazione di adeguati strumenti di giudizio.

In questa situazione normativa, in cui non si ravvisa riferimento alcuno alla formulazione di un giudizio separato sulle attività d’insieme (peraltro esercitabili con libertà non necessariamente con la classe al completo) e individuali ma, al contrario, risulterebbe pacifica la competenza di ciascun docente esclusivamente per gli alunni assegnati al proprio strumento, si innesta un testo significativo: la CM 49/2010.

Tale circolare, il cui oggetto recita: “Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”, rimarcando la naturale continuità tra il lavoro del CdC e la sottocommissione d’esame – e, del resto, tutti i docenti del CdC fanno parte di detta sottocommissione – ribadisce la norma che regola l’ammissione alla classe successiva, cioè con decisione assunta a maggioranza dal CdC, specificando alla nota 14 che: "Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi (…) i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento…".

Tale nota, alla luce delle considerazioni fatte in precedenza, farebbe propendere per la partecipazione dei docenti di strumento – e quindi anche la loro presenza in CdC – ai lavori che riguardano esclusivamente gli alunni assegnati al proprio strumento. Non è infatti consentita l’astensione dal voto in CdC il quale nell’attività valutativa opera come un Collegio perfetto (cfr.nota 717 del 14 maggio 1981 Ufficio Decreti delegati; Consiglio di Stato – VI Sez. – n. 189 del 17 febbraio 1988). Tale situazione obbligherebbe quindi i quattro (o più) docenti di strumento presenti in sede di scrutinio ad esprimere ciascuno il proprio voto per una sola disciplina, con l’effetto di un evidente sbilanciamento dell’equilibrio della commissione.

Parimenti, in sede d’esame, l’OM 90/2001, all’art. 9, comma 35 specifica che: “La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d’esame e l’aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni”.

Ne consegue, anche qui, una situazione di forte sbilanciamento della sottocommissione in sede di composizione della media di voto. Tale situazione è tecnicamente evitabile soltanto allontanando dalla seduta i docenti che non hanno svolto insegnamento all’alunno esaminato e includendo in sottocommissione un solo docente per la disciplina di strumento, così come avviene per qualunque materia.

In conclusione si ritiene qui praticabile l’interpretazione, condivisa convintamente dal CODIM e da Pier Giorgio Lupparelli, della non partecipazione a scrutini e colloqui pluridisciplinari da parte degli insegnanti che non hanno svolto attività didattica con l’alunno esaminato o valutato, dichiarando al completo di tutti i suoi membri la sottocommissione (o CdC) che si viene naturalmente a formare in base alla suddivisione della classe tra diversi docenti che condividono una stessa disciplina, laddove esista questo caso, dato il fatto che il consiglio e la sottocommissione variano da allievo ad allievo poiché cambiano alcuni insegnanti.

Questo in ossequio alla succitata nota 14 della CM 49/2010. Meno praticabile a nostro avviso, se non al prezzo di una profonda alterazione e difformità di giudizio tra gli alunni dell’indirizzo musicale e gli altri, è quella che prevede la partecipazione e quindi, necessariamente, l’esercizio del voto di tutti i docenti, configurando l’aberrante anomalia di una disciplina ‘pesante’, in sede di votazione, quattro o più volte rispetto alle altre.

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