Elezioni organi collegiali: dal 2000 rimane irrisolta la questione degli istituti omnicomprensivi

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Il MIUR con la circolare n° 18 del 7 settembre 2015 ha comunicato le tipiche disposizioni relative al rinnovo degli organi collegiali della scuola a livello di consiglio di classe, interclasse ed intersezione, nonché a livello di consigli di circolo/istituto cessati con il decorso anno scolastico 2014/2015.

Il MIUR con la circolare n° 18 del 7 settembre 2015 ha comunicato le tipiche disposizioni relative al rinnovo degli organi collegiali della scuola a livello di consiglio di classe, interclasse ed intersezione, nonché a livello di consigli di circolo/istituto cessati con il decorso anno scolastico 2014/2015.

Nella circolare si richiamano le norme che regolano la materia, contenute nell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. Tale atto prevede anche lo svolgimento delle elezioni suppletive per il rinnovo delle componenti non rappresentate nei consigli di circolo/istituto, ovvero per l’integrazione di quelle funzionanti con un numero di rappresentanti inferiore a quello stabilito dalla O.M. n. 215 del 15.07.1991 (art. 6).

Tali elezioni debbono essere indette, di norma, contestualmente alle elezioni annuali (O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, art. 53 c. 4). Nella parte finale della citata Circolare si legge che “”Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole
dell'infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione”.

E' dal 2000, dai tempi almeno della Circolare Circolare Ministeriale 3 agosto 2000, n. 192 che tale situazione è, incredibilmente, senza una soluzione, mutando una questione di straordinarietà in situazione di assoluta ordinarietà. Le elezioni di cui alla circolare del 7 settembre 2015 per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, cadranno in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12.00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30, non oltre il termine di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2015.

Per il caso degli istituti così detti omnicomprensivi continuerà a sussistere la figura del Commissario Straordinario. Tale figura è prevista dal Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 nel quale si afferma che “nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d'istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria. Spettano a quest'ultimo le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1, 2, 3, 6, 7 ed 8. Il commissario straordinario firma, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto, gli ordini d'incasso (reversali), di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa”.

Però, nel 2010, il MIUR, con nota 8409 del 30 luglio 2010 (“Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni oggetto di dimensionamento”), al paragrafo “organi collegiali dell’istituzione”, precisa che “il commissario straordinario ha i poteri in materia amministrativo finanziaria spettanti all’organo decaduto, con esclusione di qualsiasi attribuzione didattica organizzativa”.

Eppure capita di leggere in rete, alcune delibere del Commissario Straordinario, quali autorizzazioni a partecipare ad attività culturali, ad attività che rientrano a pieno titolo tra le finalità educativo-didattiche previste dall'offerta formativa della scuola. Insomma, questa è una situazione che ben dimostra l'incertezza del diritto nel nostro Paese e soprattutto il fatto che la materia scolastica è altamente complessa sussistendo anche norme che risalgono ai primi del '900 ed ancora in vigore.

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