Elezioni dei rappresentanti di classe: opportunità di partecipazione dei genitori alla vita della scuola

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inviato da Cinzia Olivieri – Ogni anno, entro il 31 ottobre (art. 21 comma 1 OM 215/91) si tengono le elezioni per i rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe (nonché interclasse ed intersezione rispettivamente nella scuola primaria e dell’infanzia) che si svolgono con la procedura semplificata descritta dagli articoli 21 e 22 dell’OM 215/91.

inviato da Cinzia Olivieri – Ogni anno, entro il 31 ottobre (art. 21 comma 1 OM 215/91) si tengono le elezioni per i rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe (nonché interclasse ed intersezione rispettivamente nella scuola primaria e dell’infanzia) che si svolgono con la procedura semplificata descritta dagli articoli 21 e 22 dell’OM 215/91.

Sono indette dal dirigente (art. 2 comma 1 OM 215/91) e si tengono nel corso di un’assemblea della classe (o delle sezione) la cui data di convocazione è stabilita dal consiglio di istituto in giorno non festivo. Per la componente dei genitori si svolgerà al di fuori dell’orario delle lezioni, per gli studenti invece, separatamente, in orario scolastico.

Di tale convocazione dovrà darsi preavviso scritto di almeno 8 giorni, normalmente, come prevede anche la CM 105/75 (art. 1), con lettera diretta ai genitori e mediante avviso all’albo. In ogni caso dovrà essere cura del dirigente assicurare che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell’assemblea, nelle forme più idonee.

La convocazione dell’assemblea deve indicare:

a) l’orario di apertura dei lavori dell’assemblea, dedicato all’ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale nonché all’esame dei primi problemi della classe;
b) le modalità di votazione e di costituzione del seggio nonché l’orario di apertura e chiusura dello stesso (che deve essere di non meno di due ore senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea che si conclude con l’inizio delle operazioni elettorali), fissati dal consiglio di istituto possibilmente in modo da favorire la massima affluenza dei genitori.

All’assemblea che precede la votazione, presieduta dal dirigente o da un docente delegato, debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, anche al fine di fornire informazioni sulle funzioni della rappresentanza e sulle modalità di votazione.

Dopo la prevista discussione quindi si procede alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado, di quella studentesca nei consigli di classe.

In tale occasione gli studenti eleggono anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto (salvo il caso di rinnovo triennale dell’intero organo), nonché biennalmente quelli nella consulta provinciale.

Mentre le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico, nel caso delle elezioni annuali degli studenti nel consiglio di istituto si adotterà invece il sistema delle liste contrapposte che dovranno essere presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.

Subito dopo la conclusione dell’assemblea, in ciascuna classe deve essere costituito un seggio elettorale che procede alle operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Invece per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà la commissione elettorale dell’istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti

Solo per la componente genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito farli votare presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.

Poiché tutti gli elettori sono anche eleggibili, tutti i genitori e gli studenti sono anche candidati perciò l’indicazione che spesso viene fatta nel corso dell’assemblea che precede la votazione è solo una prassi consolidata per evitare che l’incarico sia conferito a chi sia disponibile ad eseguirlo. Quindi potrà essere votato anche chi non ha informalmente presentato la sua candidatura.

Per l’effetto non vi sarà alcuna incompatibilità a ricoprire la funzione di scrutatore, segretario o presidente di seggio.

I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse e potranno esservi eletti. Tale nomina contestuale può dar luogo a difficoltà organizzative pratiche ma non sussiste alcun divieto o incompatibilità (art. 16 OM 215/91). Così come si può essere contemporaneamente rappresentanti nel consiglio di classe e di istituto. Solo i docenti devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione

Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Questo significa che ciascun elettore esprimerà una preferenza nelle elezioni dei consigli di intersezione e di interclasse nonché di classe nella secondaria di secondo grado e due nei consigli di classe della secondaria di primo grado.

Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Ma cosa accade se nessuno viene eletto?

Sebbene l’art. 37 del Dlgs 297/94 e l’art. 6 dell’OM 215/91 ribadiscano che “L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza” occorre riflettere sulla circostanza che in seno ai consigli di classe l’unica componente elettiva è proprio quella dei genitori e (nella secondaria di secondo grado) degli studenti, giacché docenti e dirigente sono membri di diritto.

Privare il consiglio di classe di questa rappresentanza significa svuotare di significato e rendere impossibile l’esercizio di una delle sue funzioni che è quella “di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni”. Per non parlare poi delle competenze in materia disciplinare allorquando è previsto che i consigli di classe debbano operare nella loro composizione allargata a tutte le componenti (nota 31 luglio 2008).

Dunque dovrebbe essere garantita la presenza della rappresentanza.

Ebbene, l’OM 215/91, come si è detto, ha previsto che (art. 22) in caso due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti si procede per sorteggio. Se nessuno è stato votato tutti i genitori hanno riportato lo stesso numero di voti (cioè 0), dal momento che come si è detto la lista è unica e quindi tutti sono candidati. Che anche zero voti equivalgono ad un voto lo si desume dall’art. 44 comma 7 dell’OM 215/91, il quale nella sua ultima parte, nel disciplinare l’assegnazione dei posti ai candidati in consiglio di circolo o di istituto in caso di parità, conclude: "lo stesso criterio (della proclamazione secondo l’ordine di collocazione di collocazione in lista) si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza." Dunque il suggerimento è quello in tal caso di utilizzare il sorteggio.

Occorre precisare che le disposizioni del Dlgs 297/94 e dell’OM 215/91 non disciplinano le ipotesi della "sfiducia", mentre vi è solo un generico richiamo (art. 53 OM 215/91) alle dimissioni (che sono sempre "volontarie"), così come non è contemplata, trattandosi peraltro di un incarico elettivo, la possibilità di sostituzione o di elezione di un vice-rappresentante di classe. Tuttavia l’art. 50 dell’OM 215/91 prevede la surroga anche per gli incarichi di durata annuale. Quindi è bene codificare tali situazioni nei regolamenti interni.

Diversamente invece a Bolzano la LP 20/95 all’art. 20 dispone che per il funzionamento degli organi collegiali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 della LP 17/93 la quale ultima all’art. 31 comma 3 disciplina la possibilità di nomina di un membro supplente per ogni effettivo.

Continuando l’osservazione di altre realtà, anche nell’attesa della preannunciata riforma della quale potrebbero costituire un modello, si segnala che a Trento la LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2006, n. 5 prevede che sia lo Statuto delle singole istituzioni (art. 25) a stabilire la modalità di costituzione del consiglio di classe, mentre (art. 22) con regolamento sono definiti i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive. Tuttavia con Del. n. 1075 del 25/05/2007 è stato successivamente definito lo schema tipo di statuto per le istituzioni scolastiche e formative al fine di uniformarne a disciplina ed il Decreto del presidente della provincia 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg ha disciplinato unitariamente i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive.

Invece a Bolzano la LP 20/95 le modalità delle elezioni degli organi collegiali sono determinate dal consiglio di istituto (art. 12) mentre i rappresentanti dei genitori e degli studenti di una classe rimangono in carica per tre anni scolastici, qualora permangano nello stesso grado di scuola (art. 3). Questa continuità è importante per la carica affinché il rappresentante acquisisca le informazioni necessarie a svolgere appieno il suo incarico.

La sollecitazione è sempre diretta a favorire questi momenti di partecipazione che rappresentano un’opportunità di condivisione anche attraverso un progetto di collegamento.

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