DSA. Tribunale bacchetta CdC: assegna crediti mancanti e annulla riserva

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Il TAR del Veneto si è pronunciato in merito al ricorso presentato da uno studente dell’ultimo anno dell’Istituto professionale che per il secondo anno consecutivo non è stato ammesso a sostenere l’esame di Stato conclusivo del suo corso di studi.

Il TAR del Veneto si è pronunciato in merito al ricorso presentato da uno studente dell’ultimo anno dell’Istituto professionale che per il secondo anno consecutivo non è stato ammesso a sostenere l’esame di Stato conclusivo del suo corso di studi.

L’alunno, cui sono stati diagnosticati disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), accusava il proprio istituto di non aver predisposto un Piano Didattico Personalizzato e non aver applicato delle misure compensative e dispensative nei propri riguardi (come prevede l’articolo 5 L.8 ottobre 2013 n170 “hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”), violando in tal modo le norme che regolano i DSA in ambito scolastico non motivando, tra l’altro, la non ammissione all’esame di Stato riferendosi alla particolare situazione personale.

A studenti con DSA devono essere garantite forme di verifica e valutazione adeguate ai loro bisogni e in esse rientrano anche gli esami di Stato.




L’alunno è stato ammesso, con un decreto presidenziale pronunciato il giorno precedente l’inizio degli esami di Stato, con riserva a sostenerli con gli ausili delle misure compensative e dispensative superando tutte le prove.

 

Il Tar del Veneto ha quindi ritenuto il ricorso presentato inammissibile richiedendo che la scuola corrisponda al giovane i crediti scolastici adeguati ai risultati scolastici raggiunti poichè, avendo il giovane superato le prove d’esame sostenute con l’ausilio degli strumenti compensativi e dispensativi, se la scuola avesse predisposto tali misure fin dall’inizio dell’anno scolastico lo studente avrebbe potuto limitare le proprie difficoltà nell’apprendere.

In questo modo il Tar del Veneto ha voluto sottolineare anche l’illegittimità della non ammissione adottata dal Consiglio di Classe nel corso dello scrutinio finale non attribuendo al giovane neanche il credito scolastico dell’ultimo triennio scolastico che esprime “ la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi”.

Proprio per rimediare a questa mancanza il Tar ha disposto che allo studente venga assegnato il credito scolastico.

 

Vediamo nello specifico la sentenza del Tar del Veneto:
“N. 01060/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 837 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Elena Fabbris, Giorgio Trovato, con domicilio eletto
presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Istituto Professionale di Stato Per
L’Industria e L’Artigianato [omissis], in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per
legge dall’Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l’annullamento
del verbale n. 2 per lo scrutinio finale della classe 5 AN Tecnico delle Industrie Elettroniche del
giorno 10 giugno 2014 del Consiglio di classe dell’Istituto Professionale [omissis], con il quale
l’Istituto ha deliberato la non ammissione all’esame di stato del ricorrente;
del Piano Didattico Personalizzato anno scolastico 2013/2014;
i verbali dei precedenti Consigli di Classe;
le valutazioni periodiche dell’alunno nelle singole verifiche e materie di studio;
del documento finale di valutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione d
ell’Universita’ e della Ricerca e
dell’Istituto Professionale di Stato Per L’Industria e L’Artigianato [omissis];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 il Pres. Giuseppe Di Nunzio e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, a seguito di decreto cautelare di accoglimento di questo TAR, il ricorrente è stato
ammesso con riserva all’esame di Stato ed ha superato sia le prove scritte sia la prova orale;
Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il superamento
dell’esame di Stato, anche se a seguito di ammissione con riserva, comporta la sopravvenuta
inammissibilità della causa per carenza di interesse;
Rilevato che tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che l’Amministrazione scolastica non
abbia attualmente provveduto in via definitiva, in quanto i crediti scolastici mancanti per il
punteggio finale utile per la promozione devono comunque essere corrisposti, almeno nella misura

dovuta a seguito dell’ammissione all’esame di Stato, essendo questa equipollente al caso, in esame,
di superamento delle relative prove di esame;
Concluso quindi che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, mentre le spese di lite possono
essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei
magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore
Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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