Docenti inidonei, non c’è obbligo di presentazione domanda per essere sottoposto a visita

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red – L’On Puglisi presenta una interrogazione parlamentare denunciando il comportamento di alcuni USR, e addirittura di alcuni Dirigenti, che inducono i docenti "idonei ad altri compiti" a presentare istanza per la visita medica.

red – L’On Puglisi presenta una interrogazione parlamentare denunciando il comportamento di alcuni USR, e addirittura di alcuni Dirigenti, che inducono i docenti "idonei ad altri compiti" a presentare istanza per la visita medica.

Interrogazione urgente ( art. 151 Reg. Sen)

Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca

le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni.

A tal proposito il suddetto decreto dispone che “Nelle more dell’applicazione della mobilita’ intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, il personale inidoneo può essere utilizzato per le iniziative di cui all’articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche;

come ben si evince dalle Note emanate dal MIUR ( Nota 13000 del 3 dicembre 2013- Nota MIUR 0013220 6 dicembre 2013- ) gli unici atti previsti sono quelli relativi alla presentazione del Modulo A- nel caso in cui i docenti chiedano di non essere sottoposti nuovamente a visita, trasferimento o B -se chiede di essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica-;

ai docenti “ idonei ad altri compiti” non è fatto obbligo alcuno di presentare istanze che non rientrino nelle prime due modalità, dunque tantomeno di dover presentare richiesta per essere sottoposto a visita, visto che ciò compete all’amministrazione e non al singolo;

i dirigenti possono inviare richiesta di visita per i docenti dopo il previsto termine di presentazione dei moduli A o B e non prima, non potendo già prevedere se il/la docente in questione è interessato/a a presentare una delle due richieste ;

i dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici territoriali devono unicamente ed esclusivamente limitarsi a recepire le indicazioni nazionali ed il dettato normativo generale senza innovare la materia od interpretarla in modo fuorviante;

il personale dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, così come previsto dalla Nota MIUR 0013220 6 dicembre 2013- Integrazione alla Nota prot. N 13000 del 3 dicembre 2013- è utilizzato, comunque, nelle mansioni attualmente previste dal contratto collettivo integrativo del 25 giugno 2018 e permane in utilizzo nell’attuale sede di servizio

rilevato che:

continuano a pervenire all’interrogante continue segnalazioni in merito a veri e propri atti arbitrari ed illegittimi da parte di alcuni uffici scolastici territoriali o singoli dirigenti scolastici che interpretano in modo erroneo od addirittura innovano il dettato normativo come previsto dal Decreto Legge 104/2013 e connessi;

in particolare, alcune amministrazioni periferiche – come ad esempio USR Abruzzo- UST Benevento-UST Bologna)- sostengono che sia necessario presentare o uno dei due modelli oppure una specifica istanza da parte soggetto interessato deve dichiarare di volersi sottoporre a visita; diversamente, altre regioni – come USR Toscana, USR Campania,USR Emilia – non si fa menzione di tutto ciò e si limitano a dire che coloro che non presentano né il modulo A né il modulo B, saranno sottoposto a visita medica, come previsto dal DL 104/2013, così come convertito in legge;

posto che laddove gli uffici regionali sostengono l’obbligatorietà della presentazione dell’istanza si è in presenza di una erronea interpretazione di quanto disposto del decreto

tali atti illegittimi sono perpetrati ai danni dei docenti “idonei ad altri compiti” da parte di alcuni Uffici scolastici regionali, di alcuni Uffici scolastici territoriali e di alcuni solerti Dirigenti scolastici, in relazione a presunti prescrittivi adempimenti cui dovrebbero sottoporsi i docenti inidonei;

in particolare, nelle surrichiamate tali Note del MIUR si sostiene essere obbligatorio, per i docenti che non presenteranno le domande di cui ai moduli A e B, presentare istanza per essere sottoposti a visita medica collegiale entro le date più svariate, comprese tra il 13 e il 20 dicembre;

le citate interpretazioni o circolari locali comportano una costrizione o un’ induzione forzata nei confronti del docente interessato inducendolo in errore e conseguentemente si vizia la volontà dello stesso;

per sapere dal Ministro interrogato:

se sia a conoscenza della confusione generata dagli uffici periferici del MIUR relativamente alla posizione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni, e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di porre rimedio a tale situazione ;

se non ritenga di dove intervenire presso le amministrazioni scolastiche periferiche e i Dirigenti scolastici che nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale hanno imposto illegittimamente ai docenti dichiarati inidonei di presentare istanza individuale per essere sottoposti a visita ovvero dichiarazione di utilizzazione in altri compiti per far si che gli stessi cessino dal porre in essere atti che inducono il personale interessato o viziano la volontà dello stesso;

come intenda intervenire affinché tutti gli uffici scolastici presenti sul territorio nazionale agiscano esclusivamente e nel pieno rispetto del dettato normativo come previsto dal Decreto Legge 104/2013;

quali iniziative intenda adottare per far si che nei confronti dei docenti dichiarati temporaneamente permanentemente inidonei vengano adottate tutte le garanzie concernenti il trattamento dei dati personali.

Sen. Francesca Puglisi

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