Docenti inidonei e visite di controllo, dopo il Decreto istruzione: qual è lo stato dell’arte?

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red – Leggendo la nota della FlcCgil sullo "stato dell’arte" si apprende di “fughe in avanti” da parte di singole amministrazioni territoriali, prima dell’emanazione del decreto attuativo per le procedure che riguardano i docenti inidonei. Come stanno effettivamente le cose? Abbiamo sentito Maria Teresa De Nardis

red – Leggendo la nota della FlcCgil sullo "stato dell’arte" si apprende di “fughe in avanti” da parte di singole amministrazioni territoriali, prima dell’emanazione del decreto attuativo per le procedure che riguardano i docenti inidonei. Come stanno effettivamente le cose? Abbiamo sentito Maria Teresa De Nardis

Cosa ci puoi dire delle "fughe in avanti" denunciate dalla FLCGIL?

Sappiamo per certo che almeno in una provincia le visite sono già state effettuate con una solerzia omessa in tante altre "emergenze". E -cosa strana quanto illegittima-  alcuni Dirigenti scolastici hanno preso l’iniziativa di invitare gli utilizzati della propria scuola ad accettare o rifiutare per iscritto l’opzione del "passaggio Ata".

Ma la Flc-Cgil parlando di DECRETO specifico  si esprime in modo non del tutto appropriato, dal momento che nel D.L. 104 convertito nella Legge 128 si parla sì di "decreto del Ministro dell’economia e delle finanze", ma per quanto riguarda le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni riceventi. Non si delega l’operatività a decreti attuativi, come invece si faceva nella Spending review 2012 (Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei commi 13 e 14). In questo caso infatti abbiamo una specifica legge dedicata alla scuola, che per quanto frettolosa e drastica nella sua approvazione, non è un generico contenitore di materie varie quale deve necessariamente essere una legge finanziaria.

Dunque è più verosimile ritenere che fin da subito potrebbe essere emanata una Circolare Ministeriale che regoli le prime fasi, cioè quelle riguardanti le visite di controllo e le loro immediate conseguenze.

E’ infatti possibile che tali visite [per il rientro in classe] vengano supportate da circolari "locali", emesse a livello periferico dagli U.S.R.; quindi in alcune aree più solerti/zelanti  potrebbe seguire in tempi ravvicinati la mobilità verso cattedra ("in corso d’anno") per quanti fossero riconosciuti idonei (si presume un numero estremamente esiguo, visto che chi doveva decidere il difficile passo del rientro ha già operato il tentativo da tempo).

Per far ciò si rende necessaria una Circolare Ministeriale che disciplini i particolari di questa mobilità (INTERNA al settore scuola): sedi, punteggi, preferenze, precedenze, eventuali garanzie di tutela, possibilità di soprannumero temporaneo. Inoltre, sull’altro versante di mobilità interna -il passaggio nei ruoli ATA- già alcuni Uffici periferici si pongono interrogativi circa tempi e modalità dell’operazione.  Questo è un altro aspetto che il Miur dovrebbe chiarire.

E per la MOBILITA’ INTERCOMPARTIMENTALE quali passi bisogna aspettarsi?

Per quanto riguarda la mobilità ESTERNA al comparto scuola è evidente che non basterà la semplice circolare Miur, essendone investiti anche gli altri Ministeri.

Pertanto l’emanazione di un vero e proprio Decreto attuativo potrebbe verificarsi in tempi più lunghi. Occorreranno infatti diversi mesi per pubblicare una lista di posti disponibili su tutto il territorio nazionale.

La sequenza dovrebbe essere questa: emanazione di una direttiva (governativa?) a Ministeri ed Enti vari per la ricognizione dei posti vacanti (che dovrebbero essere moltissimi, visto il cronico sotto-organico di personale, dovuto al rigido blocco delle assunzioni); scaduti i termini dell’individuazione dei posti, seguiranno i tempi materiali per il riordino dei dati raccolti e per la regolarizzazione delle comunicazioni incomplete. Dopo di ciò l’elenco dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi seguirà la complessa fase della valutazione delle corrispondenze di titoli e livelli, e qui sarà probabilmente necessario il confronto sindacale. Solo dopo si potrà procedere al regolare invio delle domande di mobilità.

E’ evidente quindi che se la mobilità interna può avere tempi brevi invece quella esterna no. Anzi è anche ipotizzabile (ma è solo una supposizione…) che ad un primo elenco di disponibilità ne segua a distanza uno ulteriore con dati degli Enti ritardatari, come è già avvenuto in passato.

E stata divulgata in questi giorni una nota in materia di visite, con la quale il Ministero delle Finanze (MEF) invita il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ad uniformarsi, attraverso USR e AT, alle consegne: quale senso assume tale intervento?

Il MEF in primo luogo intende "fare ordine" in merito alla attribuzione delle visite alle Commissioni mediche competenti (CMV) e in secondo luogo invita il MIUR a fornire dettagliate indicazioni riguardo all’assegnazione del proprio rappresentante alle Commissioni e a spiegarne ruolo e limiti.

L’iniziativa del MEF intende supplire i "ritardi" del MIUR, di cui si diceva prima, e non è poi tanto singolare che siano proprio le Finanze a sollecitare il Ministero oggetto delle visite di controllo, visto che le visite sono ispirate da motivazioni di bilancio, eludendo purtroppo considerazioni e valutazioni sulle implicazioni umane e didattiche (in caso di rientro in cattedra disposto d’autorità) e sull’impatto generato nel funzionamento degli uffici riceventi i docenti in mobilità.

L’iniziativa del MEF ha tuttavia anche una sua ragion d’essere: è infatti la prima volta che un membro esterno alla professione interferisce funzionalmente su di una commissione medica, introducendo -fra l’altro-  un vulnus sul piano della privacy.
La diagnosi medica che motiva il giudizio di idoneità/inidoneità, infatti, rientra tra i "dati sensibili" che devono essere trattati osservando un protocollo cautelativo; in particolare il datore di lavoro non ha accesso alla diagnosi, bensì soltanto alle risultanze di idoneità o meno alle mansioni. (Art. 8 della L. 300/1970 – Statuto dei lavoratori; Codice in materia di protezione dei dati personali – D. lg.ivo n. 196/2003; Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati – Deliberazione n. 53/2006).

L’interferenza attiva, quindi, di un membro designato dal "datore di lavoro" sul processo decisionale della CMV condiziona il giudizio medico ed eventualmente le tutele del lavoratore, aprendo dubbi di fondo.

Sarà quindi interessante leggere cosa avrà a rispondere il MIUR a questa sollecitazione del MEF, dal momento che  -è legittimo sostenerlo-  il testo dei commi 5, 6 e 7 dell’art.15 – L. 128 è stato corretto e ricomposto durante le revisioni parlamentari con innegabile frettolosità.

Ringraziamo Maria Teresa De Nardis, del Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici

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