I docenti immessi in ruolo dopo il 09 aprile 2013 avranno 5 giorni di tempo per presentare la domanda di mobilità
Lalla – Rassicuriamo il personale scolastico ancora in attesa della nomina a tempo indeterminato (sia per lo scorrimento delle graduatorie, sia per stipula del contratto in seguito alle sentenze favorevoli sulla vicenda pettine) e che non sa se firmerà il contratto entro la data di scadenza del 09 aprile. La normativa prevede in questo caso 5 giorni di tempo dalla nomina per la presentazione della domanda.
Lalla – Rassicuriamo il personale scolastico ancora in attesa della nomina a tempo indeterminato (sia per lo scorrimento delle graduatorie, sia per stipula del contratto in seguito alle sentenze favorevoli sulla vicenda pettine) e che non sa se firmerà il contratto entro la data di scadenza del 09 aprile. La normativa prevede in questo caso 5 giorni di tempo dalla nomina per la presentazione della domanda.
Lo prevede l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013
"Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M."
I docenti interessati, in questo caso assunti in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2012 (o antecedente) ed economica 1° settembre 2013, dovranno compilare la domanda di trasferimento per la richiesta della sede definitiva nella provincia di immissione in ruolo.
I docenti immessi in ruolo con retrodatazione dal 1° settembre 2010 (o precedente) possono presentare contestualmente anche domanda di trasferimento interprovinciale (essendo trascorsi i 3 anni di divieto di trasferimento interprovinciale imposti dalla legge 124/99 per il personale assunto in ruolo prima del 1° settembre 2011)
Lo specifica il CCNI Mobilità al punto 2 "In osservanza di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
L’ordinanza ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013