I docenti immessi in ruolo dopo il 09 aprile 2013 avranno 5 giorni di tempo per presentare la domanda di mobilità

Di Lalla
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Lalla – Rassicuriamo il personale scolastico ancora in attesa della nomina a tempo indeterminato (sia per lo scorrimento delle graduatorie, sia per stipula del contratto in seguito alle sentenze favorevoli sulla vicenda pettine) e che non sa se firmerà il contratto entro la data di scadenza del 09 aprile. La normativa prevede in questo caso 5 giorni di tempo dalla nomina per la presentazione della domanda.

Lalla – Rassicuriamo il personale scolastico ancora in attesa della nomina a tempo indeterminato (sia per lo scorrimento delle graduatorie, sia per stipula del contratto in seguito alle sentenze favorevoli sulla vicenda pettine) e che non sa se firmerà il contratto entro la data di scadenza del 09 aprile. La normativa prevede in questo caso 5 giorni di tempo dalla nomina per la presentazione della domanda.

Lo prevede l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013

"Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M."

I docenti interessati, in questo caso assunti in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2012 (o antecedente) ed economica 1° settembre 2013, dovranno compilare la domanda di trasferimento per la richiesta della sede definitiva nella provincia di immissione in ruolo.

I docenti immessi in ruolo con retrodatazione dal 1° settembre 2010 (o precedente) possono presentare contestualmente anche domanda di trasferimento interprovinciale (essendo trascorsi i 3 anni di divieto di trasferimento interprovinciale imposti dalla legge 124/99 per il personale assunto in ruolo prima del 1° settembre 2011)

Lo specifica il CCNI Mobilità al punto 2 "In osservanza di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno scolastico  2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un  quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Tale disposizione, pertanto, non si applica ai docenti assunti con retrodatazione giuridica al  2010/11 o anni precedenti, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento. E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui 
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto."

L’ordinanza ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013

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