Docenti e dottorato di ricerca. Proroga congedo e anno di prova

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Lalla – Riportiamo le ultime risposte di FormezPA a quesiti inerenti il dottorato di ricerca

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1) E’ possibile per un docente ottenere la proroga del congedo straordinario per dottorato di ricerca per il completamento della tesi oltre i termini previsti dalla legge?

Secondo il Ministero dell’Istruzione che nella Circolare n. 15 del 22 febbraio 2011 ha fornito chiarimenti sulle problematiche connesse al Dottorato di ricerca per il personale docente, l’art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n.476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, pertanto, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi.
Secondo il Ministero non è ammissibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa. Tuttavia ritiene possibile che il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL comparto scuola .

2) Per ottenere il congedo straordinario per dottorato di ricerca il personale docente deve aver superato il periodo di prova?

No, la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova. La precisazione è stata fornita dal Ministero dell’Istruzione nella Circolare n. 15 del 22 febbraio 2011 con la quale ha fornito chiarimenti sulle problematiche connesse al dottorato di ricerca per il personale docente.

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